LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 4
 (Bilancio di previsione finanziario)
1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011 .
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.