LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 16
 (Trasferimento di risorse tra fondi contrattuali per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale regionale)
1. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, con corrispondente incremento delle risorse stabili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente, a fronte delle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza medesima; il trasferimento delle risorse è operato nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali. Una quota delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente che residua a seguito dell'applicazione di istituti contrattuali riferita ad annualità precedenti può, altresì, essere destinata, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 5, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.