LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 8
 (Musei e reti museali di rilevanza regionale)
1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.
2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei di cui all'articolo 9.
3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.
4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).
5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1Con riferimento al c. 1, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 15, lettera e), L. R. 25/2018
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera f), L. R. 25/2018
5Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 15, lettera g), L. R. 25/2018