LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 28
 (Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)
1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:
a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione per la pubblica consultazione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente;
b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;
c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e promozione della lettura, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati;
d) valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 , nonché con gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato.
(1)
2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.
3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.
4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f).
5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.
6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.
Note:
1Con riferimento al c. 1, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.