LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 23
 (Sistema bibliotecario)
1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall' articolo 5 della legge regionale 26/2014 , o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2.
2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;
b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).
3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:
a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;
b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39.
4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:
a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;
b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.
(1)
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 12/2017
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 12/2017
4Comma 5 sostituito da art. 6, comma 8, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
5Comma 6 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
6Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 10/2020