LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 MUSEI
Art. 4
 (Attività dei musei)
1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.
2. Sono attività fondamentali dei musei:
a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni;
b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;
c) la ricerca scientifica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione e formazione.
Art. 5
 (Sistema museale regionale)
1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale.
2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 12/2017
2Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 12/2017
3Articolo sostituito da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 25/2018
Art. 6
 (Azioni per il Sistema museale regionale)
1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.
3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10.
Note:
1Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 25/2018
3Comma 3 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 7
 (Reti museali)
1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.
2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
2 bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.
3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.
4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una rete museale di cui non fanno parte possono fare parte di reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali.
5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.
6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.
6 bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente.
7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre.
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
8 bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 12/2017
2Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 12/2017
3Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 12/2017
4Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 12/2017
5Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
6Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
7Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
8Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 6), L. R. 12/2017
9Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 25/2018
10Parole sostituite al comma 8 bis da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 25/2018
Art. 8
 (Musei e reti museali di rilevanza regionale)
1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.
2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei di cui all'articolo 9.
3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.
4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).
5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1Con riferimento al c. 1, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 15, lettera e), L. R. 25/2018
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera f), L. R. 25/2018
5Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 15, lettera g), L. R. 25/2018
Art. 9
 (Organismo regionale di accreditamento dei musei)
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.
2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.
3. L'Organismo è composto:
a) dal Direttore della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei, che lo coordina, o suo delegato;
b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di musei, o suo delegato;
c) dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato;
d) dal direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato, previo accordo con il medesimo;
e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.
5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.
6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.
Note:
1Con riferimento al c. 2, lett. c) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 12/2017
3Articolo sostituito da art. 7, comma 15, lettera h), L. R. 25/2018
Art. 10
 (Interventi regionali di sostegno)
1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. L'Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 9, comma 4.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera a), L. R. 34/2015
2Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017
Art. 11
 (Regolamento e bandi)
1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 10, comma 1, e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.
(2)
2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 12/2017
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 15, lettera i), L. R. 25/2018
Art. 12
 (Ecomusei)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.
2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.
3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:
a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;
b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;
c) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;
d) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12.1
 (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
3. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:
a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;
b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
c) della presenza di enti locali singoli o associati;
d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;
e) dell'allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;
f) dell'esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;
h) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS, con i quali vi è stretta interazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12.2
 (Denominazione e marchio)
1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.
2. Gli Ecomusei comunicano alla Regione la denominazione e il marchio. Tale marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo, che lo tutela nelle forme consentite.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12.3
 (Contributi nel settore ecomuseale)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i termini, i criteri, le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi per l'accesso ai contributi medesimi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12 bis
 (Museo regionale etnografico storico e sociale)
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. L'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC coordina le attività del MESS sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).
3. Per le finalità di cui al comma 1 ERPAC definisce i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi.
4. I musei aventi le caratteristiche di cui al comma 3 presentano a ERPAC domanda di adesione al MESS e in esito alla positiva valutazione della stessa sottoscrivono con l'Ente regionale accordi di collaborazione, la cui durata può variare da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, aventi ad oggetto interventi di promozione, miglioramento della fruizione e valorizzazione delle collezioni e delle sedi, nonché la realizzazione di nuove progettualità. È data facoltà a ERPAC di gestire direttamente le attività contemplate nelle convenzioni.
5. Tra i soggetti di cui al comma 4, ERPAC può individuare musei capofila per la gestione delle attività di coordinamento e supporto dei musei minori operanti nell'ambito territoriale di riferimento. Ai musei capofila, in sede di accordo, sono concesse specifiche risorse per lo svolgimento di tali attività.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione trasferisce a ERPAC risorse per l'attuazione degli accordi da stipulare con i musei aderenti al MESS.
7. La Regione assicura la valorizzazione del MESS anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
8. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS in coordinamento con ERPAC.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 13/2019
2Articolo sostituito da art. 6, comma 21, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 25, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.