LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 6
 (Azioni per il Sistema museale regionale)
1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.
3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10.
Note:
1Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 25/2018
3Comma 3 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 6/2019