LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 49
 (Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)
1.
Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
b) capo II della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);
c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);
d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);
e) articoli 47 e 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);
f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);
g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
h) articolo 34, commi da 9 a 12, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
i) articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
j) articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);
l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22 , recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);
n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);
o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);
q) articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
r) articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
t) articolo 5, commi 38, 40, 41 e da 44 a 46, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
v) articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
x) articolo 4, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
z) articolo 7, commi da 39 a 43 e commi 46 e 47, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ff) articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà);
gg) articolo 6, commi 1 e 57, e articolo 11, commi 7 e 8, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
Note:
1A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. a) del presente articolo, gli artt. 22, commi primo e terzo e 23 della L.R. 60/1976 rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 1, della medesima L.R. 2/2016.
2A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. u) del presente articolo, gli artt. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14, e 17, comma 2, della L.R. 25/2006, rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 2, della medesima L.R. 2/2016.
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016