LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 48
 (Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall' articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.
2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2.
3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall' articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
5 bis. Gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 2/2016
2Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 17/2016
3Parole soppresse al comma 5 bis da art. 19, comma 1, L. R. 19/2021