LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 45
 (Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.
3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.