LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 4
 (Attività dei musei)
1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.
2. Sono attività fondamentali dei musei:
a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni;
b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;
c) la ricerca scientifica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione e formazione.