LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 30
 (Biblioteche d'interesse regionale)
1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:
a) biblioteche di conservazione;
b) biblioteche specializzate;
c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.
2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:
a) arco di tempo di apertura al pubblico;
b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
e) presenza di personale specializzato;
f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;
g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.
(1)
2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.
3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26. A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall’ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l’anno di efficacia della revoca medesima.
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016
2Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020