LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 29
 (Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)
1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) stanzia annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
b) assume personale qualificato;
c) promuove l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
d) adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.