LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 12 bis
 (Museo regionale etnografico storico e sociale)
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. L'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC coordina le attività del MESS sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).
3. Per le finalità di cui al comma 1 ERPAC definisce i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi.
4. I musei aventi le caratteristiche di cui al comma 3 presentano a ERPAC domanda di adesione al MESS e in esito alla positiva valutazione della stessa sottoscrivono con l'Ente regionale accordi di collaborazione, la cui durata può variare da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, aventi ad oggetto interventi di promozione, miglioramento della fruizione e valorizzazione delle collezioni e delle sedi, nonché la realizzazione di nuove progettualità. È data facoltà a ERPAC di gestire direttamente le attività contemplate nelle convenzioni.
5. Tra i soggetti di cui al comma 4, ERPAC può individuare musei capofila per la gestione delle attività di coordinamento e supporto dei musei minori operanti nell'ambito territoriale di riferimento. Ai musei capofila, in sede di accordo, sono concesse specifiche risorse per lo svolgimento di tali attività.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione trasferisce a ERPAC risorse per l'attuazione degli accordi da stipulare con i musei aderenti al MESS.
7. La Regione assicura la valorizzazione del MESS anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
8. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS in coordinamento con ERPAC.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 13/2019
2Articolo sostituito da art. 6, comma 21, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 25, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 31, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.