LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 10
 (Interventi regionali di sostegno)
1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. L'Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 9, comma 4.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera a), L. R. 34/2015
2Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017