LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/08/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. All' articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Il personale operaio può essere, altresì, utilizzato per l'esecuzione dei seguenti lavori in amministrazione diretta:
a) interventi da realizzare, previa informativa alla Giunta regionale, su beni di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico;
b) interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane;
c) interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 42/1996 e lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale;
d) interventi di manutenzione del verde interno e delle aree verdi esterne delle sedi della Regione.>>;

b)
il comma 1 ter è abrogato;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi di cui al comma 1 bis e per le attività di cui al comma 1 quater rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano altresì i relativi costi. Il personale utilizzato per gli interventi di cui ai commi 1 bis, lettera c), e 1 quater, è assegnato alle dipendenze operative dei direttori dei Servizi interessati.>>.

2.
L' articolo 88 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 88
 (Contratto)
1. Fermi restando i principi che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei relativi limiti assunzionali stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, con riferimento all'articolo 87, comma 1, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale è destinato a essere impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini o del settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dell'attività edile la manutenzione e il ripristino degli immobili di proprietà regionale, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, vivaistiche e floro vivaistiche, di sperimentazione in agricoltura, di miglioramento delle aree verdi e forestali, di tagli colturali e sanitari, di utilizzazioni forestali, d'imboschimento e di rimboschimento, di miglioramento dei boschi e attività connesse, i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo, di manutenzione della viabilità forestale e di servizio, i lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
4. Il Direttore centrale, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, può essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale che ne fissa i limiti compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:
a) ad applicare la contrattazione di secondo livello, prevista dai contratti collettivi presi a riferimento;
b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), a sottoscrivere, sulla base delle direttive dettate dalla Giunta regionale, accordi con i soggetti aventi rappresentatività sindacale per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.>>.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 87 e dall' articolo 88 della legge regionale 9/2007 , come, rispettivamente, modificato dal comma 1 e sostituito dal comma 2, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento ai capitoli 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2969 e 2970 e sull'unità di bilancio 10.1.1.1163 con riferimento al capitolo 2958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All' articolo 89 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto al Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali, quale unità produttiva dotata di capacità di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed è autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione dei contratti e degli accordi di cui all'articolo 88, commi 1 e 4, secondo le modalità previste dai medesimi. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali stipula le polizze assicurative contro i rischi connessi e conseguenti ai lavori che la Direzione centrale svolge in economia e derivanti al personale operaio cui è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di preposto, nonché al datore di lavoro e ai dipendenti regionali cui è affidato l'incarico di direzione, assistenza o collaudo ovvero la responsabilità del procedimento (RUP) o del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per il personale operaio il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il rischio connesso e conseguente al diritto di regresso nei confronti dell'Amministrazione regionale da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).>>.

5. Agli oneri derivanti dall' articolo 89 della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 4, lettere b) e c), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 2965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
6. Al fine di sostenere l'attività del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CESFAM) di cui all' articolo 5, comma 112, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire macchine per l'utilizzazione boschiva, strumentazioni e attrezzature per l'attività istituzionale del Centro medesimo.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 3111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisto di macchine, strumentazioni e attrezzature per l'attività del CESFAM".
8. All' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'elaborazione di mappe di comunità, nell'ambito degli impegni di pianificazione paesaggistica partecipata di cui all'accordo previsto dall' articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), alle Comunità montane, nella misura massima di 50.000 euro ciascuna, e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano í predetti impegni in collaborazione con altri Comuni, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole: << del comune capofila >> sono aggiunte le seguenti: << o della Comunità montana >>.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 27/2014 , come sostituito dal comma 8, lettera a), e all' articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale 27/2014 , come modificato dal comma 8, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1047 e al capitolo 2119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta sul medesimo capitolo con la tabella C approvata con il comma 65.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell' articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.
10 bis. Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali:
a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c quater);
b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c bis), c ter).
11. Sono oggetto di contributo le seguenti attività disciplinate ai sensi dell' articolo 242 del decreto legislativo 152/2006 :
0a) esecuzione di indagini preliminari sul sito;
a) redazione del piano della caratterizzazione;
b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;
c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.
c bis) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;
c ter) esecuzione di monitoraggi.
c quater) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.
12. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
13. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
14. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine di cui all' articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
15. In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 14 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13.
16. I contributi sono erogati, secondo le modalità fissate nel regolamento di cui al comma 13 sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
17. Il contributo di cui al comma 10 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
18. Qualora i Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 10, provvedono al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Versamento da parte dei Comuni delle somme recuperate per la bonifica dei siti inquinati".
19. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2319 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per provvedere (in via sostitutiva) agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata".
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo per provvedere, ai sensi dell' articolo 25, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti), all'asporto, anche parziale, e allo smaltimento del percolato della discarica denominata "Ecoenergy".
21. La domanda di contributo, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
23. Il contributo di cui al comma 20 è rendicontato ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
24. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
25. Qualora il Comune di Pozzuolo del Friuli recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per la finalità di cui al comma 20 provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2323 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Pozzuolo del Friuli per l'asporto e lo smaltimento del percolato della discarica denominata "Ecoenergy"".
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.
28. Il contributo di cui al comma 27 è concesso nei limiti dell'80 per cento dell'importo complessivo dell'intervento e comunque fino a un massimo di 100.000 euro.
29. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
30. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.
32. In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 31 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30.
33. Il contributo di cui al comma 27 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
34. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2324 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale".
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo per provvedere, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 30/1987 , alla realizzazione delle attività di chiusura della discarica denominata "Soceco".
36. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Il contributo di cui al comma 35 è concesso ed erogato ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ed è rendicontato ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
38. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
39. Qualora il Comune di Pozzuolo del Friuli recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per la finalità di cui al comma 35, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
40. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2322 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi al Comune di Pozzuolo del Friuli per provvedere alla realizzazione delle attività di chiusura della discarica denominata "Soceco"".
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giorgio di Nogaro un contributo per provvedere, ai sensi dell' articolo 250 del decreto legislativo 152/2006 , alla realizzazione del progetto di bonifica dell'area industriale ex Concerie Cogolo, Cod. SIQUI UD/BSI/48, come identificata nel sistema informativo regionale dei siti inquinati (SIQUI).
42. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Il contributo di cui al comma 41 è concesso ed erogato ai sensi della legge regionale 14/2002 , ed è rendicontato ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
44. Il contributo di cui al comma 41 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
45. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 41, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
46. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi al Comune di San Giorgio di Nogaro per provvedere alla realizzazione del progetto di bonifica dell'area industriale ex Concerie Cogolo".
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli, la quota pari a 400.000 euro, delle economie conseguite sulle annualità, riscosse negli anni dal 2010 al 2014, del contributo decennale trasferito al Comune di Tolmezzo ai sensi dell' articolo 5, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), ad avvenuta restituzione della relativa somma da parte del Comune medesimo, da destinare anche alle finalità di cui all' articolo 4, comma 60, della legge regionale 27/2014 .
48. Il Comune di Tolmezzo è autorizzato a utilizzare la residua quota delle economie conseguite sulle annualità, riscosse negli anni dal 2010 al 2014, del contributo decennale di cui al comma 47, a sostegno dei costi di chiusura della discarica di seconda categoria, tipo "A", ubicata sul territorio del medesimo Comune, in località La Maina, e per l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, nonché a copertura di residui oneri, anche antecedenti al collaudo provvisorio, derivanti dai rapporti contrattuali instaurati dal Commissario delegato in relazione alla gestione e alla manutenzione del depuratore precedentemente al subentro del Comune di Tolmezzo.
49. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: << spese già sostenute per la progettazione >> sono inserite le seguenti: << , l'acquisizione di immobili >>;

b)
dopo le parole: << opere originarie >> sono aggiunte le seguenti: << , comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all'estinzione >>.

50. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla crisi finanziaria e le priorità di intervento sul territorio, è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia agli Enti pubblici, al fine di consentirne l'utilizzo per la realizzazione di opere pubbliche considerate prioritarie per l'Amministrazione regionale, purché inerenti le competenze della medesima Direzione centrale, qualora gli interventi originariamente individuati non corrispondano più alle esigenze espresse dai beneficiari, a condizione che i lavori oggetto dei finanziamenti originari non siano stati iniziati.
51. Per le finalità di cui al comma 50 gli Enti interessati presentano domanda al Servizio edilizia, entro il 31 dicembre 2015, di variazione dell'oggetto del finanziamento, contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto, corredata di:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda ai sensi del comma 50;
b) relazione illustrativa, preventivo sommario di spesa e quadro economico relativo alle nuove opere.
52. L'ente beneficiario nel segnalare le nuove esigenze indica le quote di contributo che intende utilizzare per le nuove opere proposte, nel limite degli importi dei contributi già concessi dei quali richiede un diverso utilizzo ai sensi del comma 50.
53. La Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, valutata la corrispondenza delle segnalazioni ricevute rispetto alle priorità di intervento dell'Amministrazione regionale, provvede a definire la nuova destinazione dei finanziamenti sulla base delle richieste e delle nuove opere proposte dai beneficiari, individuando i servizi competenti alla gestione dei relativi procedimenti contributivi.
54. Il servizio competente provvede alla conferma dei finanziamenti, nonché all'eventuale revoca delle somme eccedenti gli importi necessari alla realizzazione degli interventi, come ridefiniti nella deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione del progetto definitivo, del piano di finanziamento e del cronoprogramma del nuovo intervento, regolarmente approvati, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per le nuove opere individuate. Qualora la spesa complessiva prevista per le nuove opere non sia inferiore alla spesa ammissibile sulla quale era stato commisurato il contributo, individuata nel decreto di concessione, non si fa luogo ad alcuna rideterminazione dei contributi concessi. Gli interventi sono realizzati e rendicontati secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 14/2002 . Nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma i Servizi competenti possono disporre la revoca dei finanziamenti.
55. Al fine di dare attuazione a quanto disposto al comma 54 si applicano le disposizioni previste dall' articolo 29 bis della legge regionale 13/2014 , come inserito dall'articolo 4, comma 50, della presente legge.
56.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), dopo la parola << competente >> sono inserite le seguenti: << nel caso di variazione dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente >>.

57.  
( ABROGATO )
(1)
58. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro dell'Educandato statale collegio Uccellis di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964, del 13 settembre 2013, finalizzato alla "Manutenzione straordinaria dell'Educandato Uccellis per realizzazione nuove cucine e conseguimento del CPI 3^ intervento".
59. Per le finalità di cui al comma 57 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 57.
60. L'Educandato statale collegio Uccellis di Udine presenta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, la domanda di subentro. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.
61. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/5139/UES/UNI, del 21 novembre 2014, e finalizzato alla "Ristrutturazione ex Tribunale per realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine".
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 61.
63. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, la domanda di subentro. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.
64. Gli oneri derivanti dal disposto dei commi 59 e 62 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.1.1177 e al capitolo 11545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta sul medesimo capitolo con la tabella A1 approvata con l'articolo 1, comma 4.
65. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Comma 57 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 25/2015
2Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 9, lettera e), L. R. 33/2015
3Lettera c bis) del comma 11 aggiunta da art. 4, comma 19, L. R. 31/2017
4Lettera c ter) del comma 11 aggiunta da art. 4, comma 19, L. R. 31/2017
5Parole aggiunte al comma 48 da art. 4, comma 20, L. R. 31/2017
6Parole sostituite al comma 11 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2018
7Lettera 0a) del comma 11 aggiunta da art. 4, comma 5, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 10 bis aggiunto da art. 5, comma 9, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
9Lettera c quater) del comma 11 aggiunta da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Parole sostituite alla lettera a) del comma 10 bis da art. 4, comma 9, L. R. 13/2021