LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 14
 (Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.