LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 32
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 63 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è abrogato.

Art. 33
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<e televisive>> sono sostitute dalle seguenti: <<, audiovisive e assimilate>>.
2.
In relazione al disposto di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 21/2006 , come modificato dal comma 1, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 9198 le parole << della produzione cinematografica e televisiva >> sono sostituite dalle seguenti: << delle produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate >>.

Art. 34
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006 , dopo le parole << produzione audiovisiva regionale >> sono inserite le seguenti: << e sviluppare la cultura cinematografica del territorio >>.

Art. 35
1. All' articolo 11 della legge regionale 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, >> sono sostituite dalle seguenti: << anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, >>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.>>.

Art. 36
1.
L' articolo 12 della legge regionale 21/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999 .
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.>>.

2. Il Comitato costituito ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 21/2006 nella composizione di cui al decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0126/Pres. (Costituzione Comitato tecnico (Fondo regionale per l'audiovisivo)), resta in carica fino alla scadenza prevista nel decreto medesimo.
Art. 38
  (Interpretazione autentica dell' articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 )
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione turistica nei territori montani), l'Agenzia regionale Promotur opera per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, lettere a) e c), anche in qualità di autorità espropriante.
Art. 39
 (Conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali al CAI Club Alpino Italiano-Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 5 dicembre 2013, n. 2667/PRODRAF/TUR, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali, anche per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture oggetto del contributo.
Art. 40
 (Conferma dei contributi a sostegno della sviluppo turistico di Grado)
1. Per ragioni di natura tecnica, operativa ed economica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo 17 novembre 2014, n. 4395/PRODRAF/TUR e con decreto del Direttore del Servizio turismo 19 giugno 2015, n. 1961/PRODRAF/TUR all'Agenzia Turismo FVG, con sede in Cervignano del Friuli, via Carso n. 3, per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, anche al fine di consentire la realizzazione di interventi di nuova costruzione nell'ambito del medesimo complesso termale.
Art. 41
  (Conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all' articolo 161 della legge regionale 2/2002 )
1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'articolo 161 della legge medesima.
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera cc), L. R. 21/2016
Art. 44
1. All' articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e spiagge libere >> sono sostituite dalle seguenti: << e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune >>;

b)
al comma 1 bis le parole << le spiagge date in concessione >> sono sostituite dalle seguenti: << gli stabilimenti balneari a pagamento >>.