LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 7
1.
Il comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:
<<36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l' articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 ), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:
a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;
b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.>>.

2. In sede di prima applicazione dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalità di cui all' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 1, conservano validità le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.
3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010 , come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.