LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 5
1. All' articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b)
il comma 2 ter è abrogato.

2. La disposizione di cui all' articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 , come sostituito dal comma 1, lettera a), si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali l'erogazione non è avvenuta in misura completa.
3. In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).