LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 61
1.
Il comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.>>.

Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 85, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 55 bis della L.R. 26/2014.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.