LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 54
 (Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014 , dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell' articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 , dandovi attuazione in ambito regionale.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 47, comma 1, L. R. 10/2016
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, comma 2, L. R. 10/2016
3Comma 1 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016
4Comma 2 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016