LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 30
 (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a) gli indicatori di stabilità finanziaria;
b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).
4.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023