LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO III
 DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 30
 (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a) gli indicatori di stabilità finanziaria;
b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).
4.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023
Art. 31
 (Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 , fino a quando non abbiano adempiuto.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.  
( ABROGATO )
3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione.
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2Comma 1 ter aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 44/2017
5Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 21, L. R. 44/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 44/2017
7Comma 1 quater sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2018
8Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 1 ter abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Comma 1 quater interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2019
13Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 9, comma 7, L. R. 16/2019 , per l'anno 2019.
14Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
16Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18Comma 4 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 22/2020
20Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 32
 (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono:
a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell'articolo 31;
b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni previste nell'articolo 31.
2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.
3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:
a) i criteri per l'accesso al fondo per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.
(1)
4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 6, comma 11, L. R. 33/2015
Art. 33
 (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)
1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000 , che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
1 bis. Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 , con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 57, comma 1, L. R. 6/2021