LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO III
 IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI
Art. 11
 (Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:
a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;
b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;
c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;
d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;
e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.
Art. 12
 (Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)
1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.
2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.
Art. 13
 (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell' articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione ), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all' articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.
3 bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 26/2014 .
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018
4Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 14
 (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2014 , con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell' articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014 ;
b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;
c) gli interventi da realizzare;
d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall' articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 .
9. Per le spese d'investimento è istituito:
a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d’ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;
b)   ( ABROGATA )
9 bis.  
( ABROGATO )
9 ter.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
10 bis.  
( ABROGATO )
10 ter.  
( ABROGATO )
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
5Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017
7Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
8Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
9Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018
10Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
11Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
12Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018
13Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
16Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018
17Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
18Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
19Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
20Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022
26Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 15
 (Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)
1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato:
a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;
b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:
1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;
2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.
2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).
3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Comma 8 sostituito da art. 17, comma 6, lettera a), L. R. 26/2015
2Parole sostituite al comma 16 da art. 17, comma 6, lettera b), L. R. 26/2015
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 75, L. R. 34/2015
4Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 23, L. R. 14/2016
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 24, L. R. 14/2016
6Comma 16 interpretato da art. 9, comma 25, L. R. 14/2016
7Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 14/2016
8Comma 16 bis aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
9Comma 16 ter aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
10Comma 11 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
11Comma 14 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
12Comma 16 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
13Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 16 bis
 (Rivalutazione Istat della spesa ammissibile)
1. Nei casi in cui, a causa del lungo periodo trascorso dal momento della progettazione dell'opera per la quale gli incentivi sono stati già concessi, l'Ente beneficiario chieda un aggiornamento della spesa prevista per l'intervento, sulla quale commisurare il contributo convertito ai sensi dell'articolo 16, alla spesa ammissibile può essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli indici I.S.T.A.T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei limiti della disponibilità derivante dalla somma delle annualità concesse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 33/2015
Art. 16 ter
 (Conversione degli incentivi pluriennali)
1. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, anche per la realizzazione di opere diverse da quella per la quale gli incentivi sono stati concessi, qualora l'opera iniziale non sia più prioritaria rispetto a esigenze sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile per le opere diverse non superi l'importo della spesa ammissibile dell'opera originaria.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 33/2015
Art. 17
 (Erogazione del fondo ordinario e di perequazione)
1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.
2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 9/2017
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Comma 1 sostituito da art. 9, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.