LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 27 bis
 (Limiti all'affidamento di incarichi)
1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. Il revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.
1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.
1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 bis e 3 ter.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 24/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2017
3Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 9/2019
4Comma 1 sostituito da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 1 bis sostituito da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 56, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
7Comma 1 .1 aggiunto da art. 56, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
8Lettera a) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
9Lettera b) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
10Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 bis da art. 9, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 13/2021
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 6/2023