LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 27
 (Scelta dei revisori e durata dell'incarico)
1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.
2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.
4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.
4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.
5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati ai sensi dei commi 4 e 4.1 e gli conferisce l’incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.
6.  
( ABROGATO )
(6)
7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.
8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.
8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.
9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.
9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.
9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all' articolo 248 del decreto legislativo 267/2000 , ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 24/2016
2Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
3Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
4Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Comma 6 abrogato da art. 9, comma 7, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 33, lettera a), L. R. 13/2019
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 33, lettera b), L. R. 13/2019
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 9/2020
11Integrata la disciplina del comma 9 da art. 9, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13Comma 2 sostituito da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14Comma 2 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15Comma 4 .1 aggiunto da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16Comma 8 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
17Parole sostituite al comma 9 da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
18Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
19Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021