LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 10
 (Imposte locali di carattere speciale)
1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.
2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.
3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 situate sul proprio territorio.
4.  
( ABROGATO )
(9)
5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 21/2016 , da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.
6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.
7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.
8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.
8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all' articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall' articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 20/2015
2Comma 3 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 20/2015
3Articolo sostituito da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 94, comma 3, L. R. 21/2016
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 44/2017
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 14, L. R. 44/2017
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 12/2018
8Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
9Comma 4 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
10Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 13/2019
11Parole soppresse al comma 8 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 13/2019
12Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 9/2020
13Comma 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 6/2021
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 25, L. R. 16/2021