Art. 1
(Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR)
1.
Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del
regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006
), è costituito il Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla
legge 25 novembre 1971, n. 1041
(Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).
1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il Fondo di cui al comma 1.
2.
Al Fondo affluiscono:
a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;
c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo;
d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;
e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.
3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 4/2021
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 4/2021
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 4/2021
4Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 4/2021
5Comma 2 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 4/2021
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 4/2021