LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

CAPO II
  MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26/2014 IN MATERIA DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera i), L. R. 20/2016
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 26
1. All' articolo 8 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:
a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.>>.

(2)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 ter e 8, L.R. 26/2014.
2La lettera b) del comma 1 rivive ad opera della art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera jjj), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Articolo abrogato da art. 54, c. 1, lett. jjj), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
3Articolo abrogato da art. 54, c. 1, lett. jjj), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4Articolo abrogato da art. 54, c. 1, lett. jjj), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 19 bis e 20, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 23, 24 e 31, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 37
  (Inserimento degli articoli 56 bis e 56 ter nella legge regionale 26/2014 )
1.
Dopo l' articolo 56 della legge regionale 26/2014 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 56 bis
 (Adeguamento del Piano di riordino territoriale)
1. In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4 bis, adeguando altresì la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4 bis.
Art. 56 ter
 (Norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.>>.

Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 40
  (Attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria)
1. Ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, della razionalizzazione della domanda e della fornitura del servizio di tesoreria e della condivisione delle informazioni sulla finanza regionale, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 4, della legge regionale 26/2014 , limitatamente al servizio di tesoreria espleta, anche a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, la gara per la stipula del nuovo contratto, a seguito della scadenza di quello efficace alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con le modalità di cui all' articolo 46 della legge regionale 26/2014 .
2. Gli enti di cui al comma 1 forniscono alla Centrale unica di committenza regionale ogni contributo informativo, documentale e tecnico necessario per la redazione degli atti di gara e, in generale, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo.