LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 7
 (Collaborazione istituzionale permanente)
1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi.
2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti.
3.  
( ABROGATO )
(1)
4. Le Assemblee di comunità linguistica, di cui all' articolo 21 della legge regionale 26/2014 , possono avvalersi della sede del CAL per l'esercizio delle proprie funzioni.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.