LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO IV
 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA
Art. 51
 (Cause di estinzione)
1. Sono cause di estinzione della concessione di derivazione d'acqua:
a) la mancata presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 48 o il diniego del rinnovo;
b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 52;
c) la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 53;
d) la revoca da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 54.
2. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario della rimozione dell'impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico regionale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire al patrimonio regionale le relative opere.
3. La cessazione della concessione di derivazione d’acqua comporta l’obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi. La cessazione della concessione di derivazione d’acqua e l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi sono asseverati da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario. Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario la struttura regionale competente alla gestione del demanio regionale provvede alla riduzione in pristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario
4. L’obbligo di pagamento del canone demaniale cessa al termine dell’annualità in corso al momento della presa d’atto dell’asseverazione di cui al comma 3 da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta, alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo, rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio dell'anno in corso e la data della scadenza della concessione.
6. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua prima della sua scadenza non dà diritto alla restituzione della frazione dell'importo annuo già versato a titolo di canone demaniale, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione della concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 1), L. R. 16/2021
4Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 2), L. R. 16/2021
Art. 52
 (Rinuncia alla concessione)
1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza delle opere di derivazione.
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche comunica al soggetto di cui al comma 1 la presa d'atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione di derivazione d'acqua e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. A seguito della presa d’atto dell’asseverazione di cui all’articolo 51, comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la cessazione della concessione di derivazione d’acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 14, lettera f), L. R. 16/2021
Art. 53
 (Decadenza della concessione)
1. Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:
a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;
b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47;
d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50;
e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50, comma 8;
f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;
g) la mancata realizzazione dell’opera di derivazione nei termini indicati nel provvedimento di concessione di derivazione d’acqua o nel relativo disciplinare.
(1)
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 4, comma 14, lettera g), L. R. 16/2021
Art. 54
 (Revoca della concessione)
1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o nel caso venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della derivazione d'acqua con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo, fatta salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione in caso di revoca parziale.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.