LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO I
 RILEVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 35
 (Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua)
1. In attuazione dell' articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 , è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.
2. Il Catasto regionale di cui al comma 1 rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto:
a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio;
b) la portata media e massima concessa per ogni punto di prelievo;
c) l'uso dell'acqua derivata.
3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'articolo 42, comma 10.
4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:
a) organizza, gestisce e archivia i dati contenuti nel Catasto regionale, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;
b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.
c)   ( ABROGATA )
5. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale inseriscono i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37 nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua attraverso il sito istituzionale della Regione.
6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.
Note:
1Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera o), numero 1), L. R. 3/2018
2Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera o), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera o), numero 3), L. R. 3/2018
Art. 36
 (Deflusso minimo vitale - DMV)
1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k), di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i).
4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k).
5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.
6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
7 bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:
a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;
b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico.
(1)
7 ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7 bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018
2Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018