LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

TITOLO IV
 UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
CAPO I
 RILEVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 35
 (Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua)
1. In attuazione dell' articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 , è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.
2. Il Catasto regionale di cui al comma 1 rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto:
a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio;
b) la portata media e massima concessa per ogni punto di prelievo;
c) l'uso dell'acqua derivata.
3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'articolo 42, comma 10.
4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:
a) organizza, gestisce e archivia i dati contenuti nel Catasto regionale, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;
b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.
c)   ( ABROGATA )
5. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale inseriscono i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37 nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua attraverso il sito istituzionale della Regione.
6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.
Note:
1Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera o), numero 1), L. R. 3/2018
2Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera o), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera o), numero 3), L. R. 3/2018
Art. 36
 (Deflusso minimo vitale - DMV)
1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k), di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i).
4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k).
5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.
6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
7 bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:
a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;
b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico.
(1)
7 ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7 bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018
2Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018
CAPO II
 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 37
 (Utilizzazione di acque sotterranee)
1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j).
1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all' articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.
2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione.
3. In attuazione dell' articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , al fine di garantire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006 , sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali.
4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, adeguano le modalità di restituzione alle disposizioni del regolamento medesimo. Nelle more del periodo di un anno per l’adeguamento è consentita la restituzione. Decorso tale termine di un anno senza che sia intervenuto l’adeguamento è vietata la restituzione. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 56, comma 17, come modificato dall’ articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), i titolari del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, che intendono ottenere l’autorizzazione alla restituzione, presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera i).
6. In attuazione dell'articolo 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo 152/2006 , al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali.
Note:
1I commi 3, 4 e 5 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. i), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. g), della medesima L.R. 11/2015.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 1), L. R. 15/2020
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 2), L. R. 15/2020
Art. 38
 (Utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali)
1. La Regione e gli enti regionali derivano l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.
2. L'utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale presenta l'istanza di parere tecnico di cui al comma 2 in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 3, L. R. 33/2015
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 1 sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 2 sostituito da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 39
 (Derivazione di acque funzionali a rogge)
1. La derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali o alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe ai corsi d'acqua, purché non finalizzata ad attività economiche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 42.
2. I soggetti interessati alla derivazione di acque di cui al comma 1 richiedono il parere tecnico della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla manutenzione delle opere realizzate in funzione dell'attività di utilizzo delle rogge e garantiscono il rispetto del DMV del corso d'acqua da cui si deriva, nonché il rispetto dei diritti dei terzi.
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Art. 40
 (Attingimento di acque superficiali)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:
a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;
c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;
d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.
2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:
a) rifugi alpini o malghe;
b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.
(2)
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.
5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 trasmettono con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, i dati sugli attingimenti autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
Note:
1Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. j), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. h), della medesima L.R. 11/2015.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2018
Art. 41
 (Prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati)
1. Gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica, nonché di ripristino ambientale dei siti contaminati, di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 , da realizzarsi mediante prelievo di acque contaminate dal sottosuolo, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 42.
CAPO III
 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA
Art. 42
 (Disciplina della concessione)
1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.
2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.
4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.
5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:
a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
b) il rispetto del DMV;
c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;
d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.
6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittiogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.
7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.
8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.
10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell' articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.
11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall' articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.
12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:
a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all' articolo 93 del regio decreto 1775/1933 ;
b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'articolo 38;
c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39;
d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40;
e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41.
13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE ), e alle risorse geotermiche di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ).
Note:
1Parole aggiunte al comma 13 da art. 4, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 85, comma 1, L. R. 13/2020
3Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 16/2021
Art. 43
 (Istanza di concessione)
1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua è avviato su iniziativa di parte con la presentazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, corredata del progetto dell'impianto avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall' articolo 8, comma 4, della legge regionale 14/2002 .
2. Qualora la derivazione d'acqua riguardi corsi d'acqua aventi un bacino idrografico inferiore a 10 chilometri quadrati l'istanza di cui al comma 1 è corredata dei dati sullo stato qualitativo del corpo idrico acquisiti con le metodologie stabilite dalla normativa statale di settore.
2 bis. Il progetto di cui al comma 1, qualora ve ne sia la necessità, prevede la realizzazione dei passaggi per la fauna ittica presso le traverse di derivazione idrica che interrompono la continuità del corso d'acqua.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. L'istanza è rigettata con provvedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora:
a) risulti carente delle informazioni e dei documenti previsti, a pena di improcedibilità, dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c);
b) risulti in contrasto con i divieti posti dal Piano regionale di tutela delle acque.
5. L'avviso di presentazione dell'istanza di concessione è reso noto mediante la pubblicazione:
a) nel Bollettino ufficiale della Regione;
b) all'Albo pretorio del Comune sul cui territorio insistono le opere di presa e di restituzione delle acque, per un periodo di almeno quindici giorni;
c) su uno dei quotidiani locali maggiormente diffusi nell'ambito provinciale interessato, con esclusione delle istanze relative a derivazioni aventi una portata inferiore a 200 litri/secondo, diverse dalle istanze relative a derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;
d) su un quotidiano a diffusione nazionale in caso di istanze concernenti le grandi derivazioni d'acqua;
e) sul sito istituzionale della Regione per un periodo di almeno quindici giorni.
6. Con l'avviso di cui al comma 5 sono fissati:
a) il termine di quarantacinque giorni per l'eventuale presentazione delle domande concorrenti;
b) il periodo, non superiore a trenta giorni, di pubblicazione delle domande presentate, decorrente dalla conclusione della verifica di ammissibilità delle istanze concorrenti.
7. Le istanze di concessione di derivazione d'acqua tecnicamente incompatibili con quella pubblicata ai sensi del comma 5, presentate entro il termine di cui al comma 6, lettera a), se ammissibili, sono dichiarate concorrenti.
8. La prima istanza presentata, nonché le istanze dichiarate concorrenti ai sensi del comma 7, sono pubblicate con i relativi progetti, fatta salva la tutela del segreto industriale, sul sito istituzionale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le relative osservazioni entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato con le modalità di cui al comma 6, lettera b).
9. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche procede alla visita dei luoghi quando ritenuta necessaria. La visita dei luoghi è effettuata in tutti gli altri casi.
10. Nei casi in cui i progetti relativi all'unica istanza presentata o all'istanza concorrente prescelta siano da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o alla valutazione di impatto ambientale, l'inosservanza dei termini per l'attivazione delle relative procedure, fissati con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), comporta il rigetto dell'istanza e l'assegnazione dei medesimi termini al soggetto proponente dell'eventuale istanza collocata in posizione successiva nella graduatoria risultante dalla conclusione della procedura di valutazione delle istanze concorrenti.
11. L'unica istanza presentata o l'istanza concorrente prescelta, con il relativo progetto, sono trasmessi all'Autorità di bacino distrettuale ai fini dell'emissione del parere vincolante in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione richiesta con le previsioni del Piano regionale di tutela delle acque e, nelle more dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
12. L'Autorità di bacino distrettuale, entro quaranta giorni dalla data di ricezione delle istanze, nel caso di piccole derivazioni d'acqua, o entro novanta giorni nel caso di grandi derivazioni d'acqua, comunica il proprio parere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
13. Il parere non favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale comporta il rigetto dell'istanza.
14. Per le istanze di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a seguito del pronunciamento di compatibilità ambientale e dell'emissione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale, è attivata la procedura di autorizzazione unica.
15. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione di derivazione d'acqua rimane sospeso:
a) dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti di cui al comma 6, lettera a), nonché durante i periodi di pubblicazione delle istanze e per la presentazione di osservazioni ai sensi del comma 8;
b) in pendenza dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché in pendenza del termine per la presentazione delle rispettive domande da parte del soggetto proponente;
c) in pendenza del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui all'articolo 45, comma 3;
d) in pendenza dell'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale;
e) in pendenza dello svolgimento della conferenza di servizi di cui all'articolo 45;
f) in pendenza dell'emanazione del procedimento conclusivo della procedura di autorizzazione unica nel caso di istanza di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonché in pendenza del termine per la presentazione della domanda da parte del soggetto proponente.
(3)
16. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Note:
1Il presente articolo, eccettuati i commi 13 e 14, ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. i), della medesima L.R. 11/2015
2Comma 3 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 33/2015
3Derogata la disciplina della lettera f) del comma 15 da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016
4Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Parole sostituite al comma 2 bis da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 13/2022
Art. 44
 (Valutazione delle istanze di concessione concorrenti)
1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.
2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire in applicazione dei criteri obbligatori di cui all' articolo 9 del regio decreto 1775/1933 , nonché dei seguenti ulteriori criteri in ordine di rilevanza decrescente dove al precedente è attribuito un valore doppio di quello del successivo:
a) il minor coinvolgimento della consistenza strutturale ed edilizia delle esistenti opere di difesa e di regimazione idraulica, nei casi di derivazioni ricadenti sui tratti di fondovalle; tale criterio non si applica nel caso che le opere siano danneggiate e necessitino di interventi di consolidamento o ripristino;
b) la presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;
c) l'entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio;
d) la presenza di siti Rete Natura 2000, nonché di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione.
(1)
4. In caso di parità delle condizioni definite al comma 3 è prescelta l'istanza che offra maggiori e accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.
5. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, lettera I).
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 45
 (Valutazione del progetto di derivazione)
1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto dell'impianto di derivazione d'acqua relativo all'istanza presentata o all'istanza risultata prima in graduatoria nella procedura di valutazione delle istanze concorrenti comporti la necessità di conseguire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, incluso il parere dell'ARPA di cui al comma 3, propedeutici all'emissione del provvedimento di contestuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 7/2000 , entro quindici giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
2. La conferenza di servizi, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità di bacino distrettuale, assume la determinazione finale sul progetto dell'impianto di derivazione d'acqua e la trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Qualora il progetto dell'impianto di derivazione da corpi idrici superficiali non sia soggetto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale e nei casi di derivazione d’acqua da corpi idrici sotterranei, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni, sulla compatibilità della derivazione d'acqua con il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.
Note:
1Il presente articolo, eccettuato il comma 3, ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. i), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera t), L. R. 3/2018
Art. 46
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
3. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di diminuzione delle portate derivate, causata dalla ridotta disponibilità della risorsa nei periodi di carenze idriche o dall'assunzione di provvedimenti eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrogeologico del territorio, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
4. L'esercizio della derivazione d'acqua può essere temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorità definite dalla presente legge, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, per ragioni di pubblico interesse o in caso di anomalo abbassamento delle falde acquifere, o in caso di grave scarsezza della risorsa idrica al fine di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della derivazione d'acqua risulti non imputabile al concessionario, il canone demaniale di concessione non è dovuto per l'intera durata della sospensione.
5. Il soggetto istante versa il canone demaniale, gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 43, comma 16, prima della sottoscrizione del disciplinare per accettazione e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.
5 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.
5 ter. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui al comma 5 permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.
5 quater. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 5 bis.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
2Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
3Comma 5 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 15, L. R. 16/2021
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 47
 (Varianti della concessione)
1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui all' articolo 49 del regio decreto 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46.
3. Ai fini di cui al comma 2 sono, altresì, considerate varianti sostanziali:
a) il nuovo utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata media o massima derivata, superiore al 10 per cento;
b) le variazioni che rendano necessarie:
1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi;
2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione;
4) la valutazione del rischio idraulico.
4. Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonché le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all' articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , da parte dei Consorzi di bonifica concessionari.
5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
Note:
1Il comma 5 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera u), L. R. 3/2018
Art. 48
 (Rinnovo della concessione)
1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.
2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non commerciali, possono essere rinnovate con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell' articolo 28 del regio decreto 1775/1933 .
3. Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione non prima di due anni dalla scadenza della stessa.
4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
6. Le istanze di rinnovo che introducono varianti non sostanziali alla concessione d'origine sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
7 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.
8. Il presente articolo non si applica alle concessioni di derivazione d'acqua a uso idroelettrico.
Note:
1Il comma 6 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera v), L. R. 3/2018
4Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 23, L. R. 13/2021
5Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 16/2021
Art. 49
 (Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)
1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.
2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).
3 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a un'annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, per i riconoscimenti dell’uso dell’acqua e le concessioni preferenziali d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.
3 ter. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 3, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dal comma 3 bis.
3 quater. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui all'articolo 46, comma 5, permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.
3 quinquies. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 3 bis.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
2Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
3Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
4Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
5Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 50
 (Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.
1 bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all'importo minimo di 12 euro.
2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell' articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 , riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
3 bis.  
( ABROGATO )
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.
5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.
5 bis. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui all'articolo 40, comma 1 ,che, in presenza della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica da parte del Presidente della Regione, sono rilasciate ai gestori del servizio idrico integrato al solo fine di integrare l'eventuale diminuzione delle portate già oggetto di concessione di derivazione d'acqua e pagamento del relativo canone demaniale, a condizione che l'attingimento delle acque sia effettuato nel bacino interessato dalla presa esistente e sia finalizzato a servire il medesimo ambito acquedottistico.
6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.
7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell' articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.
8.  
( ABROGATO )
(5)
9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.
10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse, il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d'acqua di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso legale.
11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera w), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte al comma 10 da art. 4, comma 1, lettera w), numero 2), L. R. 3/2018
3Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 42, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 3 bis abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
5Comma 8 abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
6Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 88, comma 1, L. R. 8/2022
7Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO IV
 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA
Art. 51
 (Cause di estinzione)
1. Sono cause di estinzione della concessione di derivazione d'acqua:
a) la mancata presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 48 o il diniego del rinnovo;
b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 52;
c) la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 53;
d) la revoca da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 54.
2. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario della rimozione dell'impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico regionale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire al patrimonio regionale le relative opere.
3. La cessazione della concessione di derivazione d’acqua comporta l’obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi. La cessazione della concessione di derivazione d’acqua e l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi sono asseverati da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario. Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario la struttura regionale competente alla gestione del demanio regionale provvede alla riduzione in pristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario
4. L’obbligo di pagamento del canone demaniale cessa al termine dell’annualità in corso al momento della presa d’atto dell’asseverazione di cui al comma 3 da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta, alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo, rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio dell'anno in corso e la data della scadenza della concessione.
6. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua prima della sua scadenza non dà diritto alla restituzione della frazione dell'importo annuo già versato a titolo di canone demaniale, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione della concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 1), L. R. 16/2021
4Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 2), L. R. 16/2021
Art. 52
 (Rinuncia alla concessione)
1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza delle opere di derivazione.
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche comunica al soggetto di cui al comma 1 la presa d'atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione di derivazione d'acqua e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. A seguito della presa d’atto dell’asseverazione di cui all’articolo 51, comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la cessazione della concessione di derivazione d’acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 14, lettera f), L. R. 16/2021
Art. 53
 (Decadenza della concessione)
1. Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:
a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;
b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47;
d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50;
e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50, comma 8;
f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;
g) la mancata realizzazione dell’opera di derivazione nei termini indicati nel provvedimento di concessione di derivazione d’acqua o nel relativo disciplinare.
(1)
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 4, comma 14, lettera g), L. R. 16/2021
Art. 54
 (Revoca della concessione)
1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o nel caso venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della derivazione d'acqua con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo, fatta salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione in caso di revoca parziale.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.