LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 45
 (Valutazione del progetto di derivazione)
1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto dell'impianto di derivazione d'acqua relativo all'istanza presentata o all'istanza risultata prima in graduatoria nella procedura di valutazione delle istanze concorrenti comporti la necessità di conseguire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, incluso il parere dell'ARPA di cui al comma 3, propedeutici all'emissione del provvedimento di contestuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 7/2000 , entro quindici giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
2. La conferenza di servizi, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità di bacino distrettuale, assume la determinazione finale sul progetto dell'impianto di derivazione d'acqua e la trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Qualora il progetto dell'impianto di derivazione da corpi idrici superficiali non sia soggetto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale e nei casi di derivazione d’acqua da corpi idrici sotterranei, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni, sulla compatibilità della derivazione d'acqua con il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.
Note:
1Il presente articolo, eccettuato il comma 3, ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. i), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera t), L. R. 3/2018