LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 40
 (Attingimento di acque superficiali)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:
a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;
c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;
d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.
2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:
a) rifugi alpini o malghe;
b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.
(2)
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.
5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 trasmettono con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, i dati sugli attingimenti autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
Note:
1Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. j), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. h), della medesima L.R. 11/2015.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2018