LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 29
  (Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 26/2014 )
1. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 26, comma 1, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 36, comma 1, all'articolo 40, comma 1, e all'articolo 56 ter, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono prorogati di centoventi giorni.
2. Il primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali è approvato entro il termine di avvio da parte delle stesse delle funzioni comunali. L'Assemblea dell'Unione prescinde dal parere dei consigli dei Comuni aderenti di cui all' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 27, L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 47, L. R. 14/2016
3Comma 2 bis abrogato da art. 9, comma 48, L. R. 14/2016