LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 32
 (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono:
a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell'articolo 31;
b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni previste nell'articolo 31.
2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.
3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:
a) i criteri per l'accesso al fondo per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.
(1)
4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 6, comma 11, L. R. 33/2015