LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 25
 (Organo di revisione economico-finanziaria)
1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.
2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro è previsto un collegio composto da tre componenti.
3 bis. Le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli possono avvalersi dell’organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.
3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.
4.  
( ABROGATO )
4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio.
4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3.
5.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2017
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
5Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
6Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
7Comma 5 abrogato da art. 10, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017
8Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
9Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
11Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
12Comma 4 ter sostituito da art. 10, comma 31, L. R. 13/2019
13Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14Parole sostituite al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15Parole sostituite al comma 3 bis da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16Comma 3 ter aggiunto da art. 55, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021