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Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 3
 (Requisiti)
1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Articolo 3 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.