LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
340.01 - Sport
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato

CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 23
 (Norme finanziarie)
1.
Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 11/2013 , come sostituita dall'articolo 3, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2014, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 350.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5939 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione " Contributi per la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili ".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede come segue:
a) mediante storno per complessivi 200.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5053 e dal capitolo 5993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;
b) mediante storno per complessivi 600.000 euro, suddivisi in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, dall'unità di bilancio 5.3.2.5053 e dal capitolo 5985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3.
Per le finalità previste dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 , è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: " Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero anche relative al centenario della Prima guerra mondiale ".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5.
In relazione al disposto di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 , all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente: " Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole ".

6.
In relazione al disposto di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g bis), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 , all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 6291 è sostituita dalla seguente: " Contributi per la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico ".

7. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 , come modificato dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
9.
In relazione al disposto di cui all' articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013 , come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 6292 le parole " non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale " sono sostituite dalle seguenti: " eccezionali e imprevedibili ".

10.
In relazione al disposto di cui all' articolo 6, comma 4, della legge regionale 11/2011 , come modificato dall'articolo 14, comma 1, all'unità di bilancio 5.1.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 1005 le parole " politiche giovanili " sono sostituite dalle seguenti: " cultura, sport e solidarietà ".

11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa di 37.326,50 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4215 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Interventi nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013 - cofinanziamento regionale>>.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di 26.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 e di 11.326,50 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 24
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.