LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
340.01 - Sport
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 18
  (Interpretazione autentica degli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003 )
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per "enti" e "associazioni sportive" si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Nazionale Olimpico e degli Enti di promozione sportiva, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per "associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito," si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali che curano e organizzano l'attività di base e agonistica per gli atleti disabili e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quali Discipline Sportive Paralimpiche, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 19
1.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole << 30 giugno >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre >>.

Art. 20
 (Abrogazioni in materia di sport)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 8/2003 ;
b) commi 9, 10 e 11 dell' articolo 6 della legge regionale 22/2010 ;