LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
120.05 - Personale regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 2
1.
Dopo la lettera z) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è aggiunta la seguente:
<<z bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.>>.