LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2015 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015.
3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 7, 8, 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella O con l'indicazione delle percentuali dell'importo stanziato a carico del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena a favore di ciascun soggetto e di ciascuna categoria di intervento individuati dal medesimo articolo 18.
4. In attesa del trasferimento dei fondi stanziati con la legge di stabilità dello Stato per le finalità di cui all'articolo 16 della legge 14 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le risorse necessarie, in termini di cassa, fino a una percentuale del 70 per cento dei fondi stanziati nell'esercizio 2014, per il pagamento ai soggetti indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 di un'anticipazione sul contributo spettante a sostegno della propria attività istituzionale.
5. La misura delle anticipazioni e le modalità per la loro concessione ed erogazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione della restante quota del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario.
6. Alle anticipazioni di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.4.2.5045 e del capitolo 9967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8. In relazione alle anticipazioni previste al comma 4 sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.162 e sul capitolo 9967 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. In via transitoria e per il solo anno 2015 le domande per la concessione dei contributi a sostegno delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, nonché i programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena aderenti agli organismi riconosciuti a carattere associativo o federativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della medesima legge, sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:
a) associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;
b) associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;
c) associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;
d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;
e) associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;
f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 100.000 euro;
g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;
h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;
i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 10.000 euro.
11. Gli oneri per complessivi di 230.000 euro, derivanti dal disposto di cui al comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 rispettivamente per 135.000 euro sul capitolo 5548 e per 95.000 euro sul capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sulle autorizzazioni disposte con la Tabella F relativa al comma 129.
12.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), le parole << con legge finanziaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << con deliberazione della Giunta regionale >>.

13.  
( ABROGATO )
14.
In via transitoria e per il solo anno 2015, le domande per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti dal Capo II della legge regionale 5/2010 sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle norme modificative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 246 (Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 " Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia ").

15.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole << delle relative strutture >> sono inserite le seguenti: << e beni immobili >>.

16.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013 le parole << non possono superare il 90 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << sono concessi nella misura del 100 per cento >>.

17.
Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), la parola << annualmente >> è soppressa.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
19. Per le finalità di cui al comma 18 i beneficiari presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.
20. Ai sensi del comma 18, la struttura concedente provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
21. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 20 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
22. Il procedimento di cui al comma 18 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 19, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
23. I termini di inizio e di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione relativi a investimenti in materia di beni culturali che beneficiano di contributi concessi dall’Amministrazione regionale in data anteriore all’1 gennaio 2015 e non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo non superiore a un anno decorrente dai termini originariamente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
24. Per le finalità di cui al comma 23 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo apposita richiesta di proroga, adeguatamente motivata e corredata del cronoprogramma dell'intervento, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine per il quale è richiesta la proroga originariamente fissato o successivamente prorogato o rifissato.
25. Ai sensi del comma 23, la struttura concedente provvede a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 14/2002, il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
26. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 25 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
27. Il procedimento di cui al comma 23 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 24, con l'adozione del decreto di proroga dei termini.
28. Il mancato rispetto del termine di inizio lavori originariamente fissato o successivamente prorogato o rifissato, relativo agli investimenti di cui al comma 23 per i quali non sia stata presentata, entro i termini previsti a pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di cui al comma 24, comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a completare l'istruttoria per la definizione dei contributi sospesi in materia di volontariato e promozione sociale concessi per gli esercizi dal 2005 al 2011 a valere sugli articoli 8 e 8 bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernenti la disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, i cui procedimenti non risultino conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per mancata o incompleta presentazione dei relativi rendiconti nei termini originariamente stabiliti.
30. Per le finalità di cui al comma 29 i beneficiari presentano alla struttura regionale cha ha concesso il contributo, entro il termine del 31 dicembre 2020, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e, in deroga all' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, una rendicontazione semplificata consistente in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti che l'attività è stata realizzata e le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
31. Ai sensi del comma 29 la struttura concedente provvede entro centottanta giorni dalla scadenza di cui al comma 30 alla conferma del contributo e all'erogazione dell'eventuale saldo compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.
32. I contributi di cui al comma 29, per i quali non venga presentata istanza di conferma ai sensi del comma 30, sono revocati e l’Amministrazione regionale la rinuncia ai relativi diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero.
33.  
( ABROGATO )
35.
Al comma 74 bis dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), dopo le parole << agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140 >> sono inserite le seguenti: << e agli incentivi di cui all'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), >>.

36.  
( ABROGATO )
(5)
38.  
( ABROGATO )
39.  
( ABROGATO )
40.  
( ABROGATO )
41. Per il sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
42.
I commi 35 e 36 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono abrogati.

43.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo le parole << (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) >> sono inserite le seguenti: << , anche mediante delega della gestione di procedimenti amministrativi di concessione di incentivi integralmente o con riferimento ad alcune fasi dei procedimenti medesimi >>.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche ai beneficiari e per gli importi seguenti:
a) Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste: 17.000 euro;
b) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 11.000 euro;
c) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 30.000 euro;
d) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 30.000 euro.
45. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44, anche a sollievo degli oneri pregressi, è autorizzata la spesa di 88.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
47. Per l'anno 2015 il finanziamento di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale 16/2014 è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:
a) FITA -UILT Friuli Venezia Giulia: 200.000 euro;
b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG): 245.000 euro;
c) Unione società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI): 295.000 euro;
d) Associazione Nazionale bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG): 170.000 euro.
48. Gli oneri per complessivi 830.000 euro derivanti dal disposto di cui al comma 47 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 6580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta sul medesimo capitolo con la Tabella F relativa al comma 129.
49.  
( ABROGATO )
(6)
50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 137, della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 49, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5048 e al capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta sul medesimo capitolo con la Tabella F relativa al comma 129.
51. Il termine per la presentazione del rendiconto del contributo concesso per l'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è fissato al 28 febbraio 2015.
52. All'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 17 è abrogata;

a bis) la lettera I) del comma 35 è abrogata;
b) al comma 41 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio "Friuli Storia";>>;

2)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, per l'attività istituzionale;>>;

3)
la lettera h) è abrogata;

c)
la lettera b) del comma 47 è abrogata;

d)
dopo la lettera h) del comma 53 è aggiunta la seguente:
<<h bis) Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone.>>;

e) al comma 59 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) Associazione culturale Comitato di San Floriano;>>;

2)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<<h) Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia.>>;

f)
le tabelle R e S sono abrogate;

g) le tabelle O, P, Q, T, U, V, W, X e Y sono sostituite dalle seguenti:
Tabella O - articolo 6, commi 4-9,
SISTEMA TEATRALE
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia4,19%
Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone10,27%
Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti"13,51%
Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine12,16%
Teatro stabile sloveno di Trieste5,54%
Teatro stabile La Contrada di Trieste9,46%
CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine8,79%
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia16,89%
Teatro comunale di Monfalcone3,51%
Cooperativa Bonawentura di Trieste5,94%
CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia2,02%
a.ArtistiAssociati di Gorizia5,00%
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine1,36%
Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli1,36%
100,00%


Tabella P - articolo 6, commi 10-15,
FESTIVAL DAL VIVO ED EVENTI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Mittelfest36,86%
Pordenonelegge5,94%
No border festival2,55%
E' Storia5,94%
Udine Jazz e Note Nuove3,39%
Fiera della Musica di Azzano Decimo2,55%
Carniaarmonie di Tolmezzo2,53%
Vicino/Lontano di Udine5,94%
Dedica Festival3,40%
Folkest8,90%
Nei suoni dei luoghi5,94%
Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann1,68%
Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz3,40%
Onde mediterranee1,68%
S/paesati1,68%
Stazione Topolò2,53%
Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin5,09%
100,00%


Tabella Q - articolo 6, commi 16-21,
ASSOCIAZIONI ESULI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste25,00%
Associazione delle comunità istriane15,20%
Unione degli Istriani15,20%
Associazione Giuliani nel mondo9,00%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste7,60%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine4,60%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia4,60%
Società istriana di Archeologia e Storia patria3,10%
Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati3,10%
Circolo di Cultura Istroveneta "Istria"6,00%
Associazione libero Comune di Pola in esilio1,50%
Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio1,50%
Fondazione scientifico culturale Rustia Traine1,50%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone1,50%
Associazione Patrizio della Comunità Chersina0,60%
100,00%


Tabella T - articolo 6, commi 34-39,
SISTEMA MUSICA
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia8,60%
Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia8,60%
Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia8,60%
Associazione Chamber Music di Trieste15,05%
Associazione culturale Musica Viva di Grado3,23%
Associazione culturale Punto Musicale di Trieste3,23%
Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia3,23%
Società dei concerti di Trieste5,38%
Associazione danza e balletto di Udine3,23%
Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli5,38%
Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste5,38%
Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone21,49%
Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste8,60%
100,00%


Tabella U - articolo 6, commi 40-45,
ISTITUTI PER RICERCHE STORICHE E SOCIALI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia14,28%
Istituto regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone16,32%
Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz12,25%
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia12,25%
Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine12,25%
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste12,25%
Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia8,15%
Associazione Partigiani Osoppo di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio Friuli Storia12,25%
100,00%


Tabella V - articolo 6, commi 46-51,
ISTITUTI PER RICERCHE CULTURALI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Istituto internazionale Jaques Maritain30,00%
Laboratorio internazionale della comunicazione12,50%
Consorzio culturale del Monfalconese12,50%
Circolo culturale Menocchio20,00%
Associazione Culturale Mitteleuropa12,50%
Associazione culturale don Gilberto Pressacco12,50%
100,00%


Tabella W - articolo 6, commi 52-57,
CENTRI DI DIVULGAZIONE CULTURALE
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Laboratorio immaginario scientifico21,18%
Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste2,35%
Casa della musica di Cervignano del Friuli2,35%
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia14,12%
Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia8,24%
Centro Iniziative Culturali di Pordenone35,29%
Associazione Amici della Mozartina di Paularo2,35%
Fondazione Luigi Bon7,06%
Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone7,06%
100,00%


Tabella X - articolo 6, commi 58-63,
ARTI VISIVE E FOTOGRAFIA
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d'Isonzo9,00%
Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti9,00%
Trieste contemporanea9,00%
Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea9,00%
Istituto regionale di promozione e animazione culturale9,00%
Associazione culturale Comitato di San Floriano37,00%
Triennale Europea dell'Incisione di Udine9,00%
Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia9,00%
100,00%


Tabella Y
(relativa all'articolo 6, comma 90)
Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21
ORGANIZZATOREMANIFESTAZIONECONTRIBUTO
Le Giornate del Cinema MutoLe Giornate del Cinema Muto€ 300.000,00
CecFar East Film€ 300.000,00
Alpe Adria CinemaTrieste Film Festival€ 240.000,00
La Cappella UndergroundScienceplusfiction€ 120.000,00
Comune di GoriziaPremio Amidei€ 50.000,00
Anno UnoMilleocchi€ 50.000,00
Associazione culturale MattadorPremio internazionale per la sceneggiatura Mattador€ 30.000,00
MaremetraggioFestival del cortometraggio e delle opere prime€ 50.000,00
Università di UdineFilm forum - Gradisca Spring School cinema€ 20.000,00
Officine d'autoreCircuito cinema - Rassegna itinerante di cinema di qualità€ 20.000,00
Comune di MedeaFestival internazionale "Un film per la pace"€ 20.000,00
Totale capitolo 5427€ 1.200.000,00


articolo 4 - Sostegno degli enti di cultura cinematografica
BENEFICIARIOCONTRIBUTO
Cinemazero€ 210.000,00
Cec€ 200.000,00
La Cappella Underground€ 100.000,00
Palazzo del cinema€ 100.000,00
Totale capitolo 5435€ 610.000,00


articolo 7 - Rete di mediateche pubbliche
BENEFICIARIOCONTRIBUTO
La Cappella Underground€ 67.500,00
Visionario€ 67.500,00
Mediateca di Pordenone€ 67.500,00
Palazzo del cinema€ 67.500,00
Totale capitolo 5432€ 270.000,00


(2)
53. Al fine di sostenere, nella fase di primo avviamento, l'attività istituzionale dell'Associazione di promozione sociale Accademia Musicale "Città di Gorizia", che opera presso lo storico palazzo de Grazia concesso in uso dal Comune di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa associazione un contributo triennale.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione anticipata e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
56. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura, in particolar modo in età infantile, quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, promuove e sostiene un accordo multisettoriale per la promozione della lettura in regione.
57. Per le finalità di cui al comma 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Centro per la Salute del bambino ONLUS di Trieste, Damatrà ONLUS, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e l'Ufficio scolastico regionale e a concedere al Centro per la salute del Bambino ONLUS, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 61 per la realizzazione delle iniziative previste dal protocollo medesimo.
58. La domanda del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
59. Per l'anno 2015 la domanda di cui al comma 58 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 57.
60. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 58 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nel protocollo di cui al comma 57. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
61. Per le finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa complessiva di 195.000 euro suddivisa in ragione di 65.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 2143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
62. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella P.
63. I soggetti individuati nella Tabella P presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio 2015, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2014.
64. Con il decreto di concessione sono indicate le modalità di erogazione e di rendicontazione, in conformità con il disposto del regolamento attuativo della legge regionale 25/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25).
65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2015 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la Tabella F di cui al comma 129.
66.
Al comma 87 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole << 31 dicembre 2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2016 >>.

67. Alla legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;

b)
dopo il comma 3 dall'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Per le attività previste dal presente articolo, nonché per ogni altra attività a supporto dell'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a finanziare uno specifico progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro, iscritti nella prima classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile di cui alla legge 64/2001 e al decreto legislativo 77/2002.
3 ter. Le modalità per la presentazione e selezione del progetto di cui al comma 3 bis sono stabilite nell'ambito del documento di programmazione di cui all'articolo 17.>>.

68. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 3 bis, della legge regionale 11/2007, come aggiunto dal comma 67, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
69. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà relativi alla concessione di incentivi in seguito a procedure valutative a bando, al fine del rispetto del principio di affidamento in buona fede, qualora successivamente all'approvazione della graduatoria la graduatoria stessa sia stata modificata in sede di autotutela, in esito a un ricorso amministrativo o giurisdizionale e non vi siano risorse sufficienti per soddisfare anche i soggetti concorrenti originariamente esclusi dal finanziamento e successivamente collocati in graduatoria in posizione che sarebbe stata utile ai fini della concessione, è autorizzata:
a) a concedere l'incentivo ai soggetti concorrenti successivamente collocati in graduatoria in posizione utile ai fini della concessione;
b) a confermare la concessione degli incentivi ai concorrenti che per effetto della modifica della graduatoria non risulterebbero collocati in posizione utile ai fini della concessione.
70. Per le finalità di cui al comma 69 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2015 suddivisa in ragione di 40.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 2121 e di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 2161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
71. All'articolo 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis le parole << dall'articolo 9 >> sono sostituite dalle seguenti: << dagli articoli 9 e 28 >>;

b)
il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
<<1 ter. L'Amministrazione regionale definisce con deliberazione della Giunta regionale le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1 bis e l'entità del concorso al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato.>>.

72. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo di programma stipulato con la Provincia di Gorizia in data 7 settembre 2009, per la realizzazione di interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Provincia stessa in attuazione del citato accordo.
73. Per le finalità di cui al comma 72 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, un atto di modifica dell'accordo di cui al comma medesimo, avente a oggetto la fissazione di nuove tempistiche per l'inizio e l'ultimazione degli interventi originariamente previsti, nonché la sostituzione o modifica di alcuni di essi.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale delle Società di mutuo soccorso un contributo straordinario per il sostegno dell'attività istituzionale e degli oneri connessi alle modifiche statutarie delle Società di mutuo soccorso che intendono trasformarsi in associazioni.
75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata al Servizio competente in materia di volontariato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
76. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 e del capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
77.  
( ABROGATO )
78.  
( ABROGATO )
79. In attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), un contributo specifico aggiuntivo finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), mediante l'attivazione e la gestione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
81. Per le finalità previste al comma 79 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento ventennale annuo costante di 7.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 25 novembre 2004, n. 3678/Cult per il consolidamento e restauro di immobili nel complesso denominato "CENTA" di Aiello del Friuli. Il termine di rendicontazione del finanziamento è fissato al 30 giugno 2016.
83.
I commi 72 e 73 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono sostituiti dai seguenti:
<<72. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68 e da 90 a 93:
a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;
b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.>>.

84. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 16 le parole << e di rilevante interesse culturale >> sono sostituite dalle seguenti: << , ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 28 dopo le parole << comma 1 >> sono inserite le seguenti: << , che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, >>;

c)
dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 32 bis
 (Acconto degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettera d), 17, comma 2, 18, comma 2, lettera b), 21, comma 3, 22, comma 2, 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c) e 27, comma 2, lettera b), su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dai relativi regolamenti. I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.
Art. 32 ter
 (Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)
1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>;

d)   ( ABROGATA )
e)
al comma 2 dell'articolo 35 le parole << e 28, comma 4, >> sono soppresse e le parole << commi da 4 a 63 >> sono sostituite dalle seguenti: << commi da 4 a 21, da 34 a 63, 74 bis >>.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per il finanziamento e la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria siti sul territorio regionale, nel quadro degli interventi programmati per la commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 9368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo decennale costante di 300.000 euro annui, per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d’artista.
87 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 87 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.
88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell’incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale Villa Manin un contributo decennale costante di 300.000 euro annui per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro dell'esedra di levante.
90 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 90 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.
91. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 90 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sono stabilite con il decreto di concessione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.0000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
93. Al fine di provvedere a interventi urgenti nell'area esterna al monumento nazionale di Porzus, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.
94. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 93 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti previsti dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
95. Per le finalità previste dal comma 93 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
96. Al fine di sostenere l'attività istituzionale e le celebrazioni del ventennale di apertura del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, in collaborazione con il Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo straordinario.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo straordinario per l'anno 2015 per il perseguimento delle finalità istituzionali e per la realizzazione di attività correlate al coinvolgimento dei Comuni nella programmazione europea.
100. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e da sostenere. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Sauris per la realizzazione di una pista di pattinaggio in Sauris di Sotto, e ad autorizzare l'utilizzo dello stesso contributo per la realizzazione di una pista di pattinaggio nell'area del Centro Sportivo in località Untervelt e di una struttura prefabbricata lignea a servizio della pista da sci in Sauris di Sotto.
103. Per le finalità di cui al comma 102 il Comune di Sauris presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza per la conferma del contributo a favore delle nuove opere. La struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data delle presentazione della domanda, conferma il contributo per la realizzazione delle nuove opere e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione delle stesse, nonché di rendicontazione del contributo.
104. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 103 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano ultimati alla data del 31 dicembre 2014, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
106. Per le finalità di cui al comma 105 la struttura concedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo disponendo nuovi termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute ovvero la conferma dei termini indicati nei decreti di concessione o di proroga dei contributi medesimi.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'Associazione Sportiva Ricreativa Punta Barene con decreto di prenotazione fondi 3 aprile 2008, n. 673/Cult, ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione dei lavori di ampliamento di impianto sportivo- realizzazione di un pontile per attracco barche - I lotto in località Punta Barene di Staranzano.
108. Per le finalità di cui al comma 107, l'Associazione Sportiva Ricreativa Punta Barene presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2015, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
109. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore della neocostituita Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano, derivante dalla fusione tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica Begliano e l'Associazione Sportiva Dilettantistica San Canzian d'Isonzo, il contributo concesso all'Associazione Sportiva Dilettantistica Begliano, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione dell'intervento denominato "completamento campo sportivo di Begliano", già rendicontato.
111. Per le finalità previste dal comma 110, entro il termine del 30 giugno 2015, l'Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.
112. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo.
113. L'Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, presenta annualmente dichiarazione del mantenimento del vincolo di destinazione dei beni immobili.
114. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Sagrado, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere su fondi 2006, di 49.000 euro entro il limite della spesa di 490.000 euro per il nuovo intervento di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento della palestra/sala polifunzionale sita a Sagrado.
115. Per le finalità di cui al comma 114 il Comune di Sagrado presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di attività sportive, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo ai sensi del comma 114;
b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;
c) cronoprogramma dell'intervento.
116. Il Comune di Sagrado, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive, può chiedere l'erogazione delle annualità maturate alla data della richiesta stessa.
117. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di attività sportive conferma il contributo.
118. L'Amministrazione regionale e la Provincia di Udine, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, sono autorizzate a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, a valere sugli esercizi 2009 e 2012, relativamente agli interventi denominati "completamento piastra polivalente in località Davost" e "completamento piastra polivalente coperta in località Davost - III lotto" e ai sensi della legge regionale 17/2008, articolo 7, comma 14, per la "realizzazione della piastra polivalente in località Davost" riparto 2009 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1910 del 6 agosto 2009.
119. Per le finalità di cui al comma 118 il Comune di Forni di Sopra presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma dei contributi alla struttura regionale competente in materia di attività sportive e alla Provincia di Udine, corredata del cronoprogramma degli interventi, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Polisportiva Digiemme di Campoformido (Udine) un contributo straordinario per le spese di promozione e organizzazione del Campionato europeo di basket under 20 maschile che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Udine) nel 2015.
121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in relazione all'utilizzo del contributo concesso, per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
122. Per le finalità di cui al comma 120 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
123.
Il contributo di 72.000 euro concesso al Comune di Sesto al Reghena per la realizzazione dell'intervento " Completamento impianto sportivo comunale del capoluogo - I stralcio ", compreso nel Programma regionale di interventi per l'anno 2009 approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910 (Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e programma regionale di interventi per l'anno 2010), e modificato con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 891 (Seconda revisione del Programma regionale d'interventi della Provincia di Pordenone per l'anno 2009), può essere utilizzato dal Comune medesimo per la realizzazione dell'intervento " Ristrutturazione e adeguamento alla normativa antisismica della palestra comunale di Bagnarola ".

124. Per le finalità di cui al comma 123, entro il 30 giugno 2015, il Comune di Sesto al Reghena presenta domanda per la realizzazione dei nuovi interventi al Servizio competente in materia di attività sportive, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
125. Con deliberazione della Giunta regionale è autorizzato l'utilizzo del contributo di cui al comma 123 per la realizzazione dei nuovi interventi proposti e sono fissati i termini perentori di inizio e di ultimazione lavori.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Events Friuli Venezia Giulia”, con sede a Trieste, un contributo straordinario per le spese afferenti la candidatura del Friuli Venezia Giulia a ospitare, nel 2015, un turno del Campionato mondiale di tennis maschile "Coppa Davis" o un turno della Fed Cup femminile.
127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in relazione all'utilizzo del contributo concesso, per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
129. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1Parole sostituite al comma 30 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 7/2015
2Lettera a bis) del comma 52 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015
3Parole sostituite al comma 57 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 7/2015
4Comma 60 sostituito da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 7/2015
5Comma 36 abrogato da art. 1, comma 10, lettera a), L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 79/1978.
6Comma 49 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 137 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
7Parole sostituite al comma 88 da art. 1, comma 20, L. R. 7/2015
8Parole sostituite al comma 126 da art. 1, comma 42, lettera a), L. R. 7/2015
9Parole sostituite al comma 127 da art. 1, comma 42, lettera b), L. R. 7/2015
10Parole sostituite alla lettera f) del comma 10 da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 20/2015
11Parole sostituite al comma 24 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 20/2015
12Parole sostituite alla lettera c) del comma 47 da art. 6, comma 18, lettera c), L. R. 20/2015
13Parole sostituite alla lettera d) del comma 47 da art. 6, comma 18, lettera d), L. R. 20/2015
14Parole sostituite al comma 87 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 20/2015
15Comma 87 bis aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 20/2015
16Parole soppresse al comma 90 da art. 6, comma 21, lettera c), L. R. 20/2015
17Comma 90 bis aggiunto da art. 6, comma 21, lettera d), L. R. 20/2015
18Parole aggiunte al comma 105 da art. 6, comma 21, lettera e), L. R. 20/2015
19Comma 13 abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 5/2010.
20Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 14, L. R. 33/2015
21Comma 77 abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
22Comma 78 abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
23Con riferimento al c. 90 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
24Parole aggiunte al comma 46 da art. 66, comma 1, L. R. 4/2016
25Parole sostituite al comma 29 da art. 6, comma 39, lettera a), L. R. 14/2016
26Parole sostituite al comma 30 da art. 6, comma 39, lettera b), L. R. 14/2016
27Parole sostituite al comma 54 da art. 6, comma 42, L. R. 14/2016
28Parole sostituite al comma 19 da art. 11, comma 1, L. R. 17/2016
29Parole sostituite al comma 29 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
30Parole sostituite al comma 30 da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
31Parole aggiunte al comma 31 da art. 7, comma 2, lettera c), L. R. 24/2016
32Parole aggiunte al comma 23 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2017
33Comma 18 interpretato da art. 29, comma 1, L. R. 12/2017
34Lettera d) del comma 84 abrogata da art. 7, comma 11, lettera e), L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, L.R. 16/2014.
35Parole sostituite al comma 30 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 44/2017
36Parole aggiunte al comma 32 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017
37Integrata la disciplina del comma 56 da art. 7, comma 16, L. R. 45/2017
38Parole sostituite al comma 19 da art. 12, comma 28, L. R. 45/2017
39Parole sostituite al comma 19 da art. 7, comma 8, L. R. 25/2018
40Parole sostituite al comma 30 da art. 10, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41Parole sostituite al comma 30 da art. 8, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
42Comma 38 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
43Comma 39 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
44Comma 40 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
45Parole sostituite al comma 32 da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 15/2020
46Parole aggiunte al comma 32 da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 15/2020
47Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera y), L. R. 22/2021