LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. Al fine di conciliare le mutate priorità ed esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 200.000 euro, già concesso al Comune di Tricesimo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), per la ristrutturazione della Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio", nonché il contributo quindicennale costante di annui 113.059,88 euro, già concesso al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per la copertura dei costi di un mutuo da contrarre per l'ampliamento e la ristrutturazione di un centro turistico e culturale, per il diverso intervento consistente nei lavori di adeguamento della stessa Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profili di bisogno elevato.
2. Per le finalità previste dal comma 1 il Comune di Tricesimo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, dandone informazione alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma dei contributi per il diverso intervento, corredata di:
a) documentazione attestante la disponibilità dell'immobile oggetto del nuovo intervento;
b) relazione illustrativa e quadro economico dell'opera da realizzare;
c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, adotta il provvedimento di conferma dei contributi di cui al comma 1 commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare, fissando, nel contempo, i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia del provvedimento di conferma alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, a fronte delle mutate esigenze, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 30.000 euro, già concesso al Comune di Chions, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione del centro urbano di Villotta - ambito ex scuola elementare, per la diversa destinazione a opere di viabilità. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla Direzione centrale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. In considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di San Vito al Tagliamento le annualità dal 2016 al 2023 del contributo ventennale costante di annui 223.500 euro concesso con il decreto n. ALP/4-578-PN/EP/720 del 21 marzo 2005, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), per l'attuazione dei piani del centro storico del Comune, per il finanziamento parziale dell'opera di ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel territorio comunale.
7. Per le finalità previste dal comma 6 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015, la documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo con riferimento all'attuazione dei piani del centro storico in relazione alle annualità di contributo già erogate e da erogarsi dal 2005 al 2015, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contestualmente a una relazione illustrativa dei lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
8. La struttura regionale competente conferma il contributo concesso a favore dei lavori di cui al comma 6 fissando, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 19.941,39 euro sulla spesa complessiva di 270.000 euro concesso al Comune di Claut per i lavori di adeguamento strutturale, igienico-sanitario e antincendio delle scuole materne - secondo lotto - completamento, ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), destinandolo ai lavori di miglioramento strutturale, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, miglioramento delle prestazioni energetiche e adeguamento igienico-sanitario.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 13.275,17 euro, concesso alla parrocchia di San Pietro apostolo di Travesio per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione della scuola materna parrocchiale "San Antonio", ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 1/2005, anche per l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da utilizzare nella scuola stessa.
11. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, nonché con le valutazioni inerenti le condizioni strutturali dell'immobile oggetto di intervento, è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 568.470 euro, già concesso al Comune di Marano Lagunare, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per la messa in sicurezza e la straordinaria manutenzione del ponte mobile sul canale del Molino, per la realizzazione di un nuovo ponte sul suddetto canale. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla struttura regionale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
13. Al fine di conciliare le mutate priorità ed esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Cavasso Nuovo il contributo pari a 200.000 euro, concesso ed erogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con decreto n. 2771, del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge regionale 14/2012, per investimenti comunali in territorio classificato montano, per il diverso intervento di ampliamento della scuola materna sita nel territorio comunale.
14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
15. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 13 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia del provvedimento di conferma al Servizio coordinamento politiche per la montagna.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 20.000 euro già concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, a copertura della spesa da sostenere per lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele nel Comune di Cavasso Nuovo, per lo stesso intervento di ampliamento della scuola materna sita nel territorio comunale previsto dal comma 13.
17. Per le finalità previste dal comma 16 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
18. Il Servizio edilizia adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 16 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
19. Il Servizio edilizia che ha concesso il contributo per l'ampliamento della scuola materna di Cavasso Nuovo con decreto PMT/5168 del 14 novembre 2012, come rettificato dal decreto PMT/2895 del 20 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, per 20 annualità pari a 10.607,20 euro, conferma il contributo già concesso per la stessa finalità di cui al comma 13.
20. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 292.500 euro, già concesso al Comune di Sedegliano, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Legge finanziaria 2002), per il completamento dell'impianto ecoricreativo-ippoturistico - terzo lotto, destinandolo alla realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo.
21. Per le finalità previste dal comma 20 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 8.000 euro, concesso dal Servizio attività ricreative e sportive con decreto 1215/CULT.5SP 1 del 3 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo Unico in materia di sport e tempo libero), a copertura della spesa da sostenere per la realizzazione della copertura del campo di calcetto nella frazione Coderno, per lo stesso intervento di realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo previsto dal comma 20.
23. Per le finalità previste dal comma 22 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 24.898 euro, concesso dal Servizio edilizia con decreto PMT/SEDIL/UD/6257/ERCM-522 del 15 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi dal 55 al 57, della legge regionale 2/2000, a copertura della spesa da sostenere per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Roma a Sedegliano, per lo stesso intervento di realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo previsto dal comma 20.
25. Per le finalità previste dal comma 24 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dandone informazione al Servizio edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
26. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica adotta i provvedimenti di conferma dei contributi di cui ai commi 20, 22 e 24, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia dei provvedimenti di conferma ai Servizi precedentemente interessati dalle procedure contributive.
27.  
( ABROGATO )
(9)
28. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, nonché con una sostenibile programmazione delle opere pubbliche, è autorizzata a concedere il contributo ventennale di annui 16.000 euro assegnato al Comune di Marano Lagunare ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per la sistemazione della piazza Rinaldo Olivotto, da eseguire in base al cronoprogramma trasmesso dall'Ente con riferimento agli anni dal 2015 al 2019 e per gli anni successivi fino al 2034 in base alla programmazione triennale dei lavori che sarà comunicata alla struttura regionale competente entro il 31 marzo di ogni triennio, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
29. Per le finalità previste dal comma 28 il Comune presenta entro il termine del 31 marzo 2020 e, in seguito, entro il 31 marzo di ogni triennio successivo, la documentazione inerente la rendicontazione degli incentivi concessi riferita alle opere realizzate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
30. La struttura regionale competente, sulla base della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 28 e 29, con il provvedimento di conferma del finanziamento provvede alla fissazione dei termini di esecuzione dei lavori in relazione alle opere proposte da eseguirsi nel triennio successivo. L'erogazione del finanziamento è disposta ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, nei limiti della disponibilità riferita alle annualità maturate al momento della richiesta dell'ente.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare il finanziamento nel caso in cui non siano rispettati i termini stabiliti in base al cronoprogramma dei lavori nei provvedimenti regionali emessi in esecuzione dei commi 28, 29 e 30.
32. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo ventennale di annui 8.647,25 euro già concesso al Comune di Zuglio, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per i lavori di realizzazione di un'area parcheggio in via Val in località Formeaso e in via Nicola Grassi, per la realizzazione dei soli lavori localizzati in via Nicola Grassi. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla struttura regionale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
33. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pasiano di Pordenone il contributo straordinario in conto capitale di 80.000 euro, già concesso al Comune medesimo per la realizzazione di percorsi e piste destinati all'attività di skating, ai sensi dell'articolo 6, commi 324 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), in favore del nuovo intervento consistente nei lavori di manutenzione delle scuole elementari di Pasiano di Pordenone.
35. Per le finalità previste dal comma 34 il Comune di Pasiano di Pordenone presenta, entro il 30 giugno 2015, al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Entro il medesimo termine il Comune informa dell'istanza il Servizio competente in materia di edilizia scolastica e universitaria.
36. Il Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, previa deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo di cui al comma 34 e trasmette copia del provvedimento di conferma stesso al Servizio competente in materia di edilizia scolastica e universitaria, il quale adotta il provvedimento per i nuovi lavori commisurandolo alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare e fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gemona del Friuli il contributo decennale concesso con decreto 4322/CULT 5SP del 13 novembre 2006, di 35.000 euro per dieci anni, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, e a valere su fondi relativi all'esercizio 2006, già confermato per nuovi lavori di impiantistica sportiva ai sensi dell'articolo 6, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione del palazzetto dello sport - secondo lotto, a favore del nuovo intervento consistente nei lavori di sistemazione della Gradinata del Mercato al fine di migliorare gli accessi alla struttura del Cinema Teatro Sociale.
38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Gemona del Friuli presenta, entro il 30 giugno 2015, al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Il Comune informa dell'istanza, entro il medesimo termine, il Servizio competente in materia di edilizia.
39. Il Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, previa deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo di cui al comma 37 e trasmette copia del provvedimento di conferma stesso al Servizio competente in materia di edilizia, il quale adotta il provvedimento per i nuovi lavori commisurandolo alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare e fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Provincia di Udine ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per i lavori di manutenzione straordinaria di Villa Ostenda di Grado, per la realizzazione di un intervento anche più limitato, purché funzionale e rientrante nella medesima finalità di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio di cui alla legge di finanziamento, senza obbligo di cofinanziamento da parte della Provincia, su domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo per il suddetto intervento, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
41. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le residue risorse contributive disponibili a seguito della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento per l'esecuzione di lavori da realizzarsi presso immobili adibiti a uso scolastico, rientranti nella finalità di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio di cui alla legge di finanziamento.
42. Per le finalità previste dal comma 40 la Provincia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro il medesimo termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso gli immobili adibiti a uso scolastico, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
43. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 40.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.800 euro concesso alla parrocchia della Beata Vergine Assunta di Monrupino per il finanziamento dei lavori di restauro conservativo della torre campanaria, terzo lotto, secondo stralcio, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), per la diversa destinazione a favore dei lavori urgenti di messa a norma dell'impianto di riscaldamento della chiesa.
45. Per le finalità previste dal comma 44, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la parrocchia presenta istanza alla struttura regionale competente, corredata degli elaborati progettuali di adeguato approfondimento e del quadro economico, in relazione ai lavori da realizzare.
46. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e della necessità di definire le priorità di cantierizzazione delle opere pubbliche sul territorio, è autorizzata a confermare e a unificare in un unico provvedimento amministrativo i finanziamenti concessi al Comune di Nimis rispettivamente con decreti n. 209/TUR del 17 febbraio 2011, e n. 210/TUR del 22 febbraio 2011, per la realizzazione di interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale in luogo della costruzione di due diversi percorsi ciclabili.
47. Per le finalità previste dal comma 46 il Comune di Nimis presenta alla struttura regionale competente entro il termine del 31 luglio 2015, a pena di revoca del finanziamento, il progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione e di messa in sicurezza della viabilità comunale.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Lusevera ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), con decreti della Direzione regionale della pianificazione territoriale n. 163 del 4 ottobre 1995, e n. 243 del 26 novembre 1998, per la formazione della variante generale al Piano Regolatore Generale anche in presenza di un parziale completamento degli elaborati e delle indagini necessarie per l'approvazione della variante medesima al Piano Regolatore Generale.
49. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e della necessità di definire le priorità di cantierizzazione delle opere pubbliche sul territorio, è autorizzata a confermare il finanziamento concesso al Comune di Treppo Grande con decreto della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, n. PMT6751/UES/CAG, per la realizzazione di interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi compresa l'acquisizione delle aree in luogo della costruzione di un centro di aggregazione giovanile. L'erogazione delle annualità concesse e maturate potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.
50. Per le finalità previste dal comma 49 il Comune di Treppo Grande presenta alla struttura regionale competente entro il termine del 30 settembre 2016, a pena di revoca del finanziamento, un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di sistemazione e di messa in sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi.
51. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale di 13.640,42 euro annui concesso alla parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola di Sesto al Reghena con decreto regionale n. PMT/SEDIL/PN5537 del 6 febbraio 2012, per il finanziamento del terzo stralcio dei lavori di adeguamento funzionale della scuola materna, per la copertura delle spese, anche già sostenute, dei lavori di realizzazione dei primi due stralci dell'opera medesima.
52. Per le finalità previste dal comma 51 il legale rappresentante della parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola di Sesto al Reghena presenta alla struttura regionale competente, entro il termine del 30 giugno 2015, la domanda di devoluzione del contributo corredata di una relazione tecnica e di un prospetto di raffronto delle spese da ammettere a rendiconto del finanziamento medesimo.
53. Con il decreto di conferma del contributo di cui al comma 51 è autorizzata l'erogazione del 50 per cento del finanziamento mediante emissione di un ruolo di spesa fissa pari a 6.820,21 euro annui per vent'anni. Il saldo del contributo è disposto, previa presentazione del rendiconto della spesa complessivamente sostenuta, ad avvenuta conclusione delle opere.
54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.
55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme.
55 bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
57. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 55 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 2122 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
58. Le entrate previste al comma 55 e riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sull'unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono destinate nell'esercizio successivo alle finalità previste dal comma 54.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ), il contributo decennale di annui 400.000 euro concesso al Comune di Tolmezzo, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), previo assenso del Comune medesimo.
60. Il finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2008, potrà essere utilizzato anche per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di adeguamento, di miglioramento e di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile dell'Alto Tagliamento in Comune di Tolmezzo.
61. Per le finalità previste dal comma 59 l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta all'Amministrazione regionale domanda di trasferimento delle restanti annualità del finanziamento decennale di annui 400.000 euro, in scadenza l'1 dicembre degli anni dal 2015 al 2019, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) un contributo straordinario per le spese, comprese quelle sostenute all'entrata in vigore della presente legge, connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione, della maggiore portata del torrente Corno nel quale sversano acque reflue non depurate di origine civile e scarichi industriali, provenienti dal territorio della Repubblica di Slovenia. Il contributo straordinario è concesso in via di anticipazione, con obbligo di restituzione a carico del soggetto beneficiario, ad avvenuto recupero anche parziale delle somme anticipate.
63. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di complessivi 700.000 euro, di cui 400.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
65. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di promozione sociale Animaimpresa un contributo a sostegno dell'estensione sull'intero territorio regionale del progetto di prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti, già finanziato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 27/2012.
66. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
67. Il contributo di cui al comma 65 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
68. Il contributo di cui al comma 65 è concesso a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
69. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 9133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
70.  
( ABROGATO )
71. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 8, lettera c bis), e comma 10 bis, della legge regionale 13/2014, come inseriti dal comma 70, lettere g) e i), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Aziende per l'assistenza sanitaria contributi nella misura massima di 20.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuove opere o ristrutturazioni di opere esistenti nelle aree verdi degli ex Ospedali Psichiatrici Provinciali (OPP) o in altre aree verdi utilizzate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
73. I contributi di cui al comma 72 sono concessi con procedimento a sportello in un'unica soluzione.
74. Le domande di contributo, corredate di una relazione degli interventi da realizzare, della stima dei costi e del crono programma dei lavori, vanno presentate da parte del legale rappresentate dell'Azienda per l'assistenza sanitaria al Servizio edilizia della Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
75. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 4916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia Santi Liberale e Bartolomeo di Villotta di Chions un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2015 a parziale copertura dei mutui contratti per la costruzione della scuola dell'infanzia e della realizzazione di altre opere parrocchiali.
77. Per le finalità di cui al comma 76 la parrocchia presenta istanza di contributo alla struttura regionale competente, con allegata una relazione economico finanziaria corredata delle annualità dei mutui contratti dalla parrocchia medesima entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione prevede le modalità di rendicontazione.
78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
79.
Al comma 1 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 le parole << pluriennali ed >> sono soppresse e dopo le parole << una tantum >> sono aggiunte le seguenti: << , con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), >>.

80.
Il comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:
<<2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile. La spesa ammissibile comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, l'eventuale prezzo di acquisto dell'area necessaria e degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese tecniche generali e di collaudo, commisurata alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle eventuali acquisizioni degli immobili di progetto, determinate per categorie di opere dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres., e successive modifiche e integrazioni.>>.

81.
I commi 3 e 4 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 sono abrogati.

82. Al comma 5 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente >> sono sostituite dalle seguenti: << corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa >>;

b)
dopo le parole << devono essere presentate >> sono aggiunte le seguenti: << , esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose, >>;

c)
le parole << alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, università - Servizio edilizia >>;

d)
le parole << e, per il 1986, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento >>.

83.
Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1.>>.

84.
Il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:
<<6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con deliberazione della Giunta regionale con la quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.>>.

85.
Il comma 7 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:
<<7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

86.  
( ABROGATO )
87.  
( ABROGATO )
88.  
( ABROGATO )
89. Non si fa luogo al recupero dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, prima della data di entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato alienato, qualora il beneficiario abbia trasferito la proprietà a un soggetto che si è impegnato con apposito atto ad assicurare la destinazione dello stesso alla pubblica utilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula dell'atto stesso.
90. Per le finalità previste dagli articoli da 17 a 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è autorizzata la spesa complessiva di 1.300 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2025 suddivisa in ragione di 65 milioni di euro per l'anno 2015, di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 e di 65 milioni di euro per l'anno 2025, con l'onere di 325 milioni di euro relativo alle annualità per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 3.7.1.1067 e del capitolo 2124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
91. All'articolo 4 della legge regionale 2/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 56 le parole << corredate della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) >> sono sostituite dalle seguenti: << con le modalità e secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 56 bis >>;

b)
al comma 56 bis dopo le parole << Commissione consiliare. >> sono aggiunte le seguenti: << In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento. >>.

92.
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)
1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.
2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.>>.

93. All'articolo 10 della legge regionale 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 44, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: << , individuati nel regolamento di cui al comma 45 >>;

b)
il comma 46 è sostituito dal seguente:
<<46. La Direzione centrale competente in materia di edilizia emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 44 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, i bandi possono prevedere singole tipologie di interventi finanziabili.>>;

c)
al comma 47 le parole << Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << strutture competenti indicate nel bando >>.

94. All'articolo 49 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
<<2 ter. Al fine dell'accertamento della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VII qualora la domanda di sanatoria sia presentata nel periodo di vigenza del medesimo capo. In tal caso, la misura dell'oblazione di cui al comma 2 è incrementata del 20 per cento e non operano le riduzioni previste dal comma 2 bis.>>;

b)
al comma 4 le parole << sospende l'avvio o la prosecuzione delle >> sono sostituite dalle seguenti: << interrompe le >>.

95.
Al comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 le parole << l'Assessore regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Il dirigente della struttura regionale >>.

96. All'articolo 4 della legge regionale 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 le parole << corredate della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) >> sono sostituite dalle seguenti: << con le modalità e secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 33 >>;

b)
al comma 33 dopo le parole << legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013). >> sono aggiunte le seguenti: << In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento. >>.

97.
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), le parole << 31 dicembre 2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>.

98.
Dopo il comma 38 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5/2013 è inserito il seguente:
<<38 ter. Le disposizioni contenute nei commi 38 e 38 bis si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.>>.

99.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 13/2014 le parole << il 25 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << fino alla misura massima del 50 per cento >>.

100.
Al comma 31 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole: << e all'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 59 e seguenti della legge regionale 14/2002 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei contributi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione >>.

101.  
( ABROGATO )
102.  
( ABROGATO )
103.  
( ABROGATO )
(1)
104. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1Comma 103 abrogato da art. 1, comma 7, L. R. 7/2015
2Parole aggiunte al comma 35 da art. 4, comma 52, lettera a), L. R. 20/2015
3Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 52, lettera b), L. R. 20/2015
4Parole sostituite al comma 47 da art. 4, comma 52, lettera c), L. R. 20/2015
5Parole aggiunte al comma 49 da art. 4, comma 52, lettera d), L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 50 da art. 4, comma 52, lettera e), L. R. 20/2015
7Comma 54 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
8Comma 55 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
9Comma 27 abrogato da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 33/2015
10Parole aggiunte al comma 54 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015
11Comma 93 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 46 e 47 dell'art. 10, L.R. 17/2008.
12Parole sostituite al comma 50 da art. 39, comma 1, L. R. 3/2016 , a seguito dell'inserimento del c. 5 bis, all'art. 4, L.R. 25/2015, ad opera dell'art. 39, c. 1 della medesima L.R. 3/2016.
13Comma 101 abrogato da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
14Comma 102 abrogato da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
15Parole sostituite al comma 59 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
16Parole sostituite al comma 61 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
17Parole sostituite al comma 62 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
18Comma 86 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, c. 8, L.R. 20/1983.
19Lettera e) del comma 70 abrogata da art. 10, comma 6, lettera d), L. R. 14/2016
20Comma 87 abrogato da art. 10, comma 6, lettera e), L. R. 14/2016
21Comma 88 abrogato da art. 10, comma 6, lettera e), L. R. 14/2016
22Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 68, lettera a), L. R. 14/2016
23Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 68, lettera b), L. R. 14/2016
24Parole sostituite al comma 97 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
25Parole soppresse al comma 62 da art. 4, comma 47, L. R. 25/2016
26Comma 54 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 29/2017
27Comma 55 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 29/2017
28Comma 55 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 29/2017
29Parole soppresse al comma 55 da art. 5, comma 5, L. R. 25/2018
30Comma 70 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 13/2014, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
31A far data dal 22/6/2019 è abrogato il c. 70 del presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.