LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'elaborazione di mappe di comunità, nell'ambito degli impegni di pianificazione paesaggistica partecipata di cui all'accordo previsto dall' articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), alle Comunità montane, nella misura massima di 50.000 euro ciascuna, e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano í predetti impegni in collaborazione con altri Comuni, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a domanda del comune capofila o della Comunità montana corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte di ciascun comune.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 2119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. Nelle more della definizione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 35.000 euro al fine di provvedere, in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla realizzazione di uno studio finalizzato a verificare la presenza di situazioni potenzialmente in grado di provocare inquinamento ambientale e a definire le azioni prioritarie di messa in sicurezza, relativamente alla discarica sita in frazione Carpeneto, della società Eco-Energy S.r.l. in liquidazione.
5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento di 15.000 euro per gli studi e le attività connessi con l'analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del bacino del fiume Ledra, di cui all'articolo 6, commi da 34 a 37, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nel 2014.
10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni partecipanti al Consorzio acquedotto del Cornappo proprietari di reti, impianti e dotazioni infrastrutturali afferenti il servizio idrico deliberano, qualora non vi abbiano già provveduto, lo scioglimento del Consorzio, da realizzare nei centoventi giorni successivi, disponendo:
a) la liquidazione del consorzio e il trasferimento delle reti, degli impianti e delle dotazioni infrastrutturali ai comuni consorziati ovvero, in alternativa, la trasformazione del consorzio in società di capitali ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la successiva incorporazione nella società in house, se esistente, che gestisce il servizio idrico nel medesimo Ambito territoriale ottimale;
b) la nomina del commissario incaricato di attuare quanto previsto alla lettera a).
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 20/2015
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 20/2015