LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1.
Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:
<<5. L'ERSA gestisce in maniera diretta o indiretta, anche tramite soggetti terzi, i fondi rustici di proprietà regionale già costituenti le ex aziende agricole denominate "Marianis", "Pantianicco" e "Volpares", provvedendo in nome e per conto della Regione a ogni adempimento e onere gravante sulla proprietà.>>.

2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004 è inserito il seguente:
<<5 bis. La Regione può affidare all'ERSA, con le modalità e alle condizioni di cui al primo periodo del comma 4, la disponibilità, la gestione diretta o indiretta e la vigilanza anche di altri beni immobili, di cui è proprietaria o titolare di altri diritti reali, attinenti alle materie di cui all'articolo 3.>>.

3.
Dopo il comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. Per le finalità di cui al comma 31 l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri di manutenzione straordinaria anche mediante il finanziamento diretto a favore del concessionario da erogarsi sulla base del piano pluriennale delle manutenzioni straordinarie approvato dalla struttura regionale competente.
32 ter. Per le finalità di cui al comma 32 bis il concessionario presenta alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, servizio gestione patrimonio immobiliare, il piano pluriennale e il relativo aggiornamento annuale, corredati di una relazione illustrativa entro il 28 febbraio di ciascun anno di durata della concessione in essere. Il decreto di concessione del finanziamento dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'importo, previa presentazione di idonea garanzia patrimoniale, e fissa le modalità di erogazione, di saldo e di rendicontazione nel rispetto del capo III della legge regionale 7/2000.>>.

4. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 32 bis, della legge regionale 12/2010, come inserito dal comma 3, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.4.2.5032 e del capitolo 1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << Enti strumentali della Regione >> sono inserite le seguenti: << enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), >>;

b)
al comma 4 dopo le parole << organismi strumentali della Regione >> sono inserite le seguenti: << , nonché alle Amministrazioni statali >>;

c)
al comma 5 bis dopo le parole << di cui al comma 5 >> sono aggiunte le seguenti << e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, >>.

6. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale.>>.

b)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
<<3 bis. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione dei diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.>>.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 6, lettera b), si applicano anche a tutti i procedimenti che non risultino conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.
Al comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo le parole << organismi strumentali della Regione >> sono inserite le seguenti: << Amministrazioni statali, >>.

9. Al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni di controllo di primo livello di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, incardinate presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'assistenza tecnica a supporto delle funzioni medesime.
10. Per la finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per gli anni dal 2015 al 2016 suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2015 e 80.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
11. Ai fini di dare pronta attuazione al programma di cooperazione transfrontaliera <<Interreg V Italia-Austria 2014-2020>> l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", e di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea", nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2015, 100.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 2150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un contratto con la RAI-Radiotelevisione Italiana, per il tramite della società, struttura o soggetto pro tempore legittimati nel settore commerciale quali responsabili per i rapporti con Enti e Istituzioni, per la diffusione a mezzo satellite della programmazione regionale del Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la massima copertura del territorio, con particolare attenzione alle zone montane.
14.
La legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo), è abrogata.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 200.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 9407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
16. Per il pagamento del compenso spettante ai componenti della commissione valutativa di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
17.  
( ABROGATO )
(2)
18.
L'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita con apposito regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. L'importo è calcolato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, relativi a:
a) oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi;
b) oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
c) oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, con esclusione delle voci accessorie.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
8. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
9. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.>>.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Finanziaria MC SpA un contributo a sostegno delle spese per l'attività finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale sulla base della presentazione, da parte della società stessa, di un articolato preventivo degli oneri da sostenere che andranno successivamente rendicontati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario della società.
19 bis. Il contributo di cui al comma 19 è concesso in conformità alla normativa "de minimis" e su istanza del beneficiario, con il decreto di concessione del contributo, è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche in deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, previa procedura a evidenza pubblica, l'immobile denominato "Aerocampo di Prosecco", di proprietà regionale, sito nel Comune di Sgonico.
22. La concessione è rilasciata a titolo gratuito a soggetti, anche privati, non aventi finalità di lucro, svolgenti attività di supporto alle attività istituzionali della protezione civile, con l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e di sostenerne i relativi oneri.
23. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonché sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione.
24. L'atto di concessione è adottato previa deliberazione della Giunta regionale che individua le aree oggetto di concessione e stabilisce le modalità, i termini, gli obblighi e le condizioni per il rilascio della concessione stessa.
25. Al fine di favorire la conoscenza del Programma INTERREG IVC, finanziato dall'Unione europea sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e della decisione della Commissione europea C(2007)4222, dell'11 settembre 2007, e del Programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE 2014 - 2020, finanziato dall'Unione europea sulla base del regolamento (UE) n.1299/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, e della decisione della Commissione europea C(2014)3776, del 16 giugno 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese per attività formative, informative e di comunicazione.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 9.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
27. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono previsti rientri di pari importo a valere sul finanziamento previsto dall'Unione europea a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 686 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
28. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Note:
1Comma 19 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 3/2015
2Comma 17 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 4/2005.