LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale);
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, al netto dell'assegnazione prevista, per l'esercizio 2015, ai sensi del comma 20, dal disposto di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria);
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.
2.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nella determinazione del conguaglio la compartecipazione regionale cui applicare la quota di spettanza definita al comma 1, lettera e), è calcolata al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria). >>.

3. Dalla compartecipazione di cui al comma 1 sono escluse le quote di compartecipazione ai tributi erariali che la legge attribuisce allo Stato a titolo di contributo alla finanza pubblica.
4. Per l'anno 2015 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nella misura di 366.741.470,13 euro, incrementate di un'assegnazione straordinaria di 25 milioni di euro, per un totale di 391.741.470,13 euro.
5. Le assegnazioni di cui al comma 4 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 33 e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
6. Alle Province è attribuito un fondo di 35.370.000 euro quale trasferimento ordinario unitario, da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Province per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 18, della legge regionale 23/2013.
7. Il trasferimento previsto dal comma 6 è concesso nell'anno 2015 ed erogato con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) una prima quota, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2015;
b) le successive quote con le modalità di cui al comma 36.
8. Ai Comuni è attribuito un fondo di 317.694.970,13 euro a titolo di trasferimento ordinario unitario che, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è destinato:
a) per 222.386.479,13 euro a favore di tutti i Comuni, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013;
b) per 95.308.491 euro a favore dei soli Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai medesimi comuni ai sensi ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 27/2012 e dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013.
(3)
9. Il trasferimento di cui al comma 8, lettera a), è disposto con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all'articolo 10, comma 33, della legge regionale 23/2013, nonché dell'importo di cui all'articolo 10, comma 45, della legge regionale 27/2012, eventualmente ancora dovuto dai Comuni.
10. Il trasferimento di cui al comma 8 è concesso nell'anno 2015 ed erogato con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per l'importo di cui alla lettera a), dedotti i recuperi di cui al comma 9, una prima quota, pari al 40 per cento dello spettante, è erogata entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 34, della legge regionale 23/2013 e di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le quote successive sono erogate con le modalità di cui al comma 36;
b) per l'importo di cui alla lettera b) in unica soluzione entro il 30 novembre 2015.
11.
I Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 8 a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 26/2014, in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di costituzione e fino alla fine dell'esercizio 2015. Il trasferimento unitario di cui al comma 8 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 aprile 2015 in misura pari agli oneri pagati nel 2014 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2014 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2014 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 28 febbraio 2015.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 220.000 euro da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 giugno 2015, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2015 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2015, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 15 aprile 2015, domanda indicante per l'anno 2015 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
15. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2016 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2015 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.896.500 euro quale trasferimento ordinario unitario, da ripartire, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 10, commi 16 e 18, della legge regionale 23/2013. L'importo è concesso ed erogato in unica soluzione entro il 30 giugno 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
17. Alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 60.000 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 31 marzo 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un trasferimento straordinario, concesso ed erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione né rendicontazione entro il 15 marzo 2015, in sostituzione degli incentivi di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), all'Unione Buja Treppo Grande per 100.000 euro, all'Unione "Friuli Isontina" per 100.000 euro e all'Unione "Fiumicello Villa Vicentina" per 140.000 euro, quale sostegno finanziario all'ente locale sovracomunale fino alla costituzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 26/2014.
19. Per le finalità previste dai commi 6, 8, 12, 13, 16, 17 e 18 è autorizzata la spesa di 359.741.470,13 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
20. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2015, destina 25 milioni di euro a favore dei Comuni e delle Province per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica, da ripartire secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012, concesso entro il 30 giugno 2015 ed erogato con le modalità di cui al comma 36.
21. Per la finalità prevista dal comma 20 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
22. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi un fondo di 3.150.000 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato a ciascun ente nel 2014 ai sensi dell'articolo 10, comma 23, della legge regionale 23/2013 e da concedere ed erogare entro il 31 maggio 2015.
23. Con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 22.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.331.208,59 euro, da concedere ed erogare entro il 30 settembre 2015:
a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;
b) per 627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province, ai sensi dell'articolo 10, comma 26, lettera b), della legge regionale 23/2013, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale; le risorse sono concesse ed erogate entro il 31 maggio 2015.
27. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 25, lettera a), e del comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015;
b) del comma 25, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
28. L'Amministrazione regionale concorre agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Province.
29. Il concorso di cui al comma 28 è determinato nella misura dell'95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di cui al comma 30.
30. La domanda per accedere al contributo, indicante l'ammontare della penalità connessa all'estinzione anticipata, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2015.
31. Il contributo è concesso entro il 31 maggio 2015. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale.
32. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 15 settembre 2016 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
33. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
34.
Al comma 85 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2012 le parole << per l'anno 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'anno 2013 >>. Le relative risorse sono utilizzate dal beneficiario entro il 28 febbraio 2015.

35. Le risorse di cui all'articolo 10, comma 37, della legge regionale 15/2014, per le quote spettanti alle Comunità montane, sono erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 15 maggio 2015.
36. I trasferimenti di cui ai commi 7, lettera b), 10, lettera a), e 20, laddove non diversamente previsto, sono erogati in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai soggetti beneficiari con le modalità di cui al comma 37, erogando prima il fondo per il minor gettito energia elettrica e poi quello per il trasferimento ordinario unitario.
37. Le comunicazioni delle esigenze di cui al comma 36 sono trasmesse esclusivamente con la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale a decorrere dal 31 marzo 2015.
38. Per l'anno 2015 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2014, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 34, della legge regionale 23/2013 e all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 15/2014, finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2014, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito.
39. Il fondo di cui al comma 38 è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2015 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.
40. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 38, previste in 669.914,21 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 1885 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 669.914,21 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti erogati agli enti locali a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), anche qualora utilizzati a copertura di spese anticipate dagli enti stessi per il completamento delle progettualità. A tal fine gli enti locali interessati presentano alla Direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma unitamente a una relazione illustrativa sull'utilizzo dei medesimi finanziamenti per le finalità previste dall'articolo 3, comma 25, della medesima legge regionale 4/2001 e dall'articolo 1, comma 25, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).
43. I finanziamenti regionali concessi con i fondi ASTER stanziati nel bilancio regionale negli anni dal 2006 al 2008, relativi agli interventi principali di cui ai rispettivi accordi quadro, sono revocati qualora gli interventi medesimi non siano iniziati entro il 28 febbraio 2017. Sono fatti salvi i maggiori termini di realizzazione degli interventi già accordati con atti di proroga espressi dell'Amministrazione regionale.
44. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG anche nel corso del 2015 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2014, di cui al comma 2 del medesimo articolo.
45. Con successiva legge regionale sono disciplinati gli eventuali rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.
46.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 26/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << ; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione >>.

47. In considerazione della situazione economico-finanziaria del comparto delle Autonomie locali e nelle more dell'entrata in vigore delle Unioni territoriali intercomunali come previsto dall'articolo 39 della legge regionale 26/2014, le Comunità montane sono autorizzate a conferire l'incarico di Direttore a un Segretario comunale in servizio in uno dei Comuni appartenenti alle Comunità montane medesime.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG un fondo di 75.000 euro per sostenere un progetto pilota nell'ambito del Progetto PASI (Punti per l'Accesso dei Servizi Innovativi) per la diffusione di servizi on-line a favore dei cittadini e per la riduzione del divario digitale.
49. Per le finalità previste dal comma 48 l'Amministrazione regionale e l'ANCI FVG stipulano un protocollo d'intesa per l'individuazione dei Comuni sperimentatori, le modalità di assegnazione dei fondi, i termini per la realizzazione del progetto e la tempistica di rendicontazione all'Amministrazione regionale sulla gestione del fondo.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'ano 2015.
51. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 22, le parole << nei cinque giorni che precedono >> sono sostituite dalle seguenti: << nei due giorni che precedono >>;

b)
il comma 2 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:
<<2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:
a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.>>.

52.
Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le parole << nei cinque giorni che precedono >> sono sostituite dalle seguenti: << nei due giorni che precedono >>.

53. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 40 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2015
2Parole sostituite al comma 41 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2015
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 10, comma 59, L. R. 20/2015
4Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 13, L. R. 33/2015