LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 45
 (Contratti quadro)
1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
1 bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.
1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.
1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l' articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>
2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.
2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 32, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 1 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016
6Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
7Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
8Comma 5 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
9Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
10Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 13/2019
11Parole sostituite al comma 1 bis da art. 4, comma 1, L. R. 13/2020
12Parole soppresse al comma 1 bis da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
13Comma 1 quater aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
14Comma 1 quinquies aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
15Parole sostituite al comma 1 ter da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
16Parole soppresse al comma 1 ter da art. 11, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.