LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

SEZIONE II
 ORGANI DELL'ARDIS
Art. 14
 (Organi)
1. Sono organi dell'ARDIS:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato degli studenti;
c) il Revisore unico dei conti.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale dell'ARDIS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDIS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;
b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDIS;
d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;
f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDIS con facoltà di conciliare e transigere;
h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDIS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 16
 (Comitato degli studenti)
1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:
a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.
c bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;
c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.
1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.
2. Spetta al Comitato degli studenti:
a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);
c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;
d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).
2 bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.
3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.
4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDIS, la quale assicura l'attività di supporto.
6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.
7. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDIS.
8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno tre volte nell'anno solare.
9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2015
2Parole sostituite al comma 8 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
3Comma 7 sostituito da art. 7, comma 61, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 17
 (Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
a) il personale in servizio presso l'ARDIS;
b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ARDIS;
c) i consulenti e collaboratori dell'ARDIS;
d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDIS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.